C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/03/2019 – Delibera – S.P.D. THARROS (Campionato di Prima Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n°35 del 14.02.2019. Gara Villacidrese Calcio / Tharros del 26.01.2019.

S.P.D. THARROS (Campionato di Prima Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n°35 del 14.02.2019. Gara Villacidrese Calcio / Tharros del 26.01.2019.

La Società S.P.D. Tharros, in data 30.01.2019 inviava al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. reclamo in ordine alla regolarità della gara di cui in rubrica, trasmettendo contestualmente, a mezzo raccomandata A.R., copia del suddetto reclamo alla Società Villacidrese Calcio s.r.l.. La reclamante eccepiva che la Società Villacidrese avrebbe iniziato il secondo tempo della partita senza schierare in campo un calciatore “giovane” (cioè nato dal 1.1.2000 in poi), come espressamente previsto nel C.U. n.60/2018 del Comitato Regionale Sardegna per le gare del Campionato di 1^ Categoria; infatti la Società non avrebbe provveduto a sostituire immediatamente il calciatore «giovane» che, dopo avere giocato il primo tempo, non rientrava in campo. La reclamata si opponeva, chiedendo di omologare il risultato di 4-0 conseguito sul campo; nelle sue controdeduzioni negava che che il suddetto calciatore fosse rimasto negli spogliatoi al termine del riposo, affermando che invece, subito dopo avere iniziato il secondo tempo, questi era costretto ad uscire dal campo per infortunio e rimaneva all'esterno del terreno di gioco il tempo sufficiente per permettere al fisioterapista di accertare le sue condizioni fisiche, dopodichè veniva regolarmente sostituito con altro calciatore «giovane». Il Giudice Sportivo, pur soffermandosi ampiamente nella delibera sul merito della vicenda, ha dichiarato inammissibile il reclamo, considerando lo stesso privo di conclusioni specifiche; e nel contempo ha rimesso gli atti alla Procura Federale perchè accerti l'esatto svolgimento dei fatti e l'eventuale mancanza di lealtà e veridicità da parte di taluno riguardo alla descrizione della vicenda. La Società Tharros ha quindi presentato rituale ricorso avverso la suddetta delibera, eccependo che, dalla lettura del reclamo inviato al Giudice Sportivo, pur essendo state utilizzate generiche formulazioni, fosse chiara la volontà della stessa di chiedere l'assegnazione della vittoria a tavolino per mancato rispetto da parte della Società Villacidrese delle norme federali riguardanti la presenza nelle gare di un calciatore «giovane» e, di conseguenza, ha richiesto di restituire gli atti al Giudice Sportivo o, in subordine, di deliberare nel merito così come sopra precisato. La Società Villacidrese ,nelle sue controdeduzioni, si oppone alle richieste della ricorrente. La Corte, esaminato il reclamo al Giudice di primo grado, ritiene di dover concordare con quanto asserito dalla Società Tharros. Infatti la decisione del Giudice Sportivo appare viziata da eccessivo formalismo, in contrasto sicuramente con il «carattere di informalità» dei procedimenti di giustizia sportiva, richiamato espressamente dal comma 6 dell'articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. La reclamante infatti dichiarava espressamente di presentare reclamo «avverso la regolarità di svolgimento della gara», richiamandosi quindi implicitamente, sotto il profilo sanzionatorio, al contenuto dell'articolo 17 comma 5 lettera c) del C.G.S., che, prevede la punizione della perdita della gara per la società che viola, tra l'altro, la disposizione di cui all'articolo 34 bis delle NOIF, che richiama le norme sull'ordinamento interno delle Leghe che stabiliscano particolari obblighi di impiego di calciatori alla gare ( tra le quali sono certamente comprese le disposizioni contenute nel C.U. n. 60 sopra citato). La Corte ritiene pertanto insussistente la inammissibilità dichiarata dall'organo di prima istanza e, di conseguenza, decide, in applicazione dell'articolo 37 comma 4 C.G.S., di restituire gli atti al Giudice Sportivo. La Corte, per questi motivi DELIBERA di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna per l’esame del merito. DISPONE la restituzione della tassa del presente giudizio d’appello.

 

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