C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 14/03/2019 – Delibera – POL. SENORBI’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019. Gara Ussana / Senorbì del 13.01.2019.

POL. SENORBI’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019. Gara Ussana / Senorbì del 13.01.2019.

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel C.U. n°30 del 17 Gennaio 2019, ha inflitto al Senorbì la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 in favore dell’Ussana Calcio e ha disposto la squalifica del calciatore Pani Cristian (del Senorbì) a tutto il 30/06/2021. Le sanzioni sono derivate dalla condotta del giocatore Pani Cristian il quale, al 35° minuto del secondo tempo ha colpito alle spalle il direttore di gara con una manata alla guancia destra mentre l’arbitro eseguiva la espulsione del giocatore Pani Marco. Il dolore provocato e lo stato psicofisico del direttore di gara non gli consentivano di proseguire l’incontro che veniva definitivamente sospeso. La Polisportiva Senorbì ha proposto formale e tempestivo reclamo contestando l’accaduto ed in particolare sostenendo che il giocatore non si era reso responsabile di alcun atto violento contro l’arbitro e il Presidente della Società, nel corso della sua audizione, ha ribadito quanto asserito in sede di reclamo. Il direttore di gara, nel corso della udienza del 04/02/2019, ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto e nell’allegato supplemento, evidenziando la condotta violenta ai suoi danni posta in essere dal giocatore. Stante la diversità delle versioni questa Corte ha ritenuto di dover richiedere alla Procura Federale l’esecuzione di indagini a chiarimento dell’accaduto. Con nota pervenuta il 07/03/2019 quest’ultima ha trasmesso la relazione di indagine svolta dalla quale si evince chiaramente che: - viene confermato quanto risulta dal referto di gara e, pertanto, che il direttore di gara è stato colpito dal giocatore n°11 (ovvero Pani Cristian) con un violento colpo sulla parte destra del volto da un soggetto che si trovava alle sue spalle e la cui identità gli veniva segnalata dal capitano del Senorbì; - che tale condotta ha causato al direttore di gara le lesioni certificate nel referto del Pronto Soccorso dell’ospedale SS.Trinità di Cagliari giudicate guaribili in giorni 5 di cure; - che il giocatore del Senorbì Pani Cristian si è reso responsabile di tale condotta come dal medesimo ammesso nel corso del suo interrogatorio del 26/02/2019 nanti la Procura Federale. Ciò premesso, è pacifico che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo debbano trovare integrale conferma trattandosi della fattispecie di cui all’articolo 11 bis comma 4 C.G.S. in quanto quella del calciatore è stata “condotta violenta” che ha causato lesioni certificate in atti al direttore di gara. La Corte, per questi motivi rigetta il reclamo e conferma le sanzioni impugnate ivi comprese le misure amministrative. Dispone l’incamero della tassa.

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