C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – A.S.D. ARITZO 1977 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Corrasi Junior / Aritzo 1977 del 24.02.2019.

A.S.D. ARITZO 1977 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Corrasi Junior / Aritzo 1977 del 24.02.2019.

La Società Pol. Aritzo 1977 ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo rigettava il reclamo con cui la stessa lamentava l’asserita posizione irregolare di alcuni giocatori della squadra avversaria perché depennati dalla distinta consegnata alla stessa Società reclamante. Il Giudice Sportivo di primo grado rigettava il reclamo in quanto l’arbitro, nel supplemento del proprio rapporto, aveva precisato di avere identificato tutti i giocatori inseriti nella distinta trasmessa al Comitato e di avere consegnato per errore alla reclamante una distinta irregolare, contenente una erronea barratura di giocatori della Corrasi, che avrebbe dovuto invece distruggere. Nell’atto di ricorso inviato a questa Corte, la Società Aritzo 1977 insiste per l’accoglimento della sua istanza, eccependo che il comportamento dell’arbitro, avendo violato l’articolo 61 dell NOIF (che impone la consegna di una copia esatta della distinta di una squadra alla Società avversaria), avrebbe inficiato la regolarità della gara; la stessa tesi è stata sostenuta dal Presidente della ricorrente nel corso dell’audizione nanti la Corte. La Società Corrasi Junior non ha inviato controdeduzioni. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di concordare con la decisione del Giudice Sportivo, infatti l’errore del direttore di gara, da lui pienamente riconosciuto, consistente nell’avere consegnato una distinta errata alla Società Aritzo 1977, non ha in alcun modo influito sulla correttezza la regolarità della partita, alla quale hanno partecipato solo i calciatori inseriti nella distinta ufficiale. Si osserva che lo stesso articolo 61 comma 2, delle NOIF precisa che la mancata osservanza dell’obbligo di consegnare al capitano o al dirigente di una squadra una copia della distinta della società avversaria non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro abbia omesso di provvedervi nonostante sia stato tempestivamente ed espressamente sollecitato; circostanza questa non verificatasi perché la distinta veniva richiesta dalla Società ricorrente solo dopo la conclusione della gara. La Corte, per questi motivi, DELIBERA il rigetto del ricorso. Dispone l’addebito della tassa.

 

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