C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – A.S.D. LULESE 1981 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21 marzo 2019. Gara Lulese 1981 / Santu Predu del 17.03.2019.

 

A.S.D. LULESE 1981 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21 marzo 2019. Gara Lulese 1981 / Santu Predu del 17.03.2019.

Con reclamo ritualmente proposto la Società Lulese 1981 impugna la decisione del Giudice Sportivo, con la quale veniva inflitta la squalifica del calciatore Piras Arturo Franco fino al 5 maggio 2019.

Detta squalifica veniva comminata in quanto, il giocatore indicato “dopo essere stato identificato e autorizzato a stare in panchina dal direttore di gara, pur non inserito in distinta, nel corso del primo tempo, a gioco fermo, si alzava dalla panchina ed entrando nel terreno di gioco colpiva con due calci nei glutei un giocatore avversario che si trovava in terra per ricevere delle cure mediche”. Nei motivi di gravame la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica affermando che il comportamento del proprio giocatore sia da censurare sotto il profilo di una condotta irriguardosa, ma che non è sfociata nell’ambito di una condotta violenta. Secondo la società Lulese è comunque corretto il provvedimento del direttore di gara con il quale è stato allontanato il calciatore Piras Arturo Franco, tuttavia questi, considerato l’atteggiamento del calciatore avversario che si trovava in terra, lo avrebbe colpito solo per invitarlo a rialzarsi e consentire così la ripresa del gioco. La società condannando fermamente il comportamento del proprio calciatore, rappresenta pure che lo stesso, al termine della partita si recava nello spogliatoio dell’arbitro a cui confermava ogni responsabilità del gesto contestato. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti del procedimento e, in particolare il referto del direttore di gara di cui si ricorda il privilegio di prova, considerato il reclamo, nonché il contenuto dell’articolo 19. comma 4 lett.b) del C.G.S., appena riformato che prevede la squalifica minima di tre gare per le ipotesi di tal fatta, ritiene di poter accedere alle richieste della reclamante e ridurre la squalifica sino al 14 aprile 2019. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Piras Arturo Franco dal 5 maggio 2019 al 14 aprile 2019. Dispone la restituzione della tassa.

 

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