C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – S.P.D. THARROS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Villacidrese / Tharros del 26.01.2019.

S.P.D. THARROS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.03.2019. Gara Villacidrese / Tharros del 26.01.2019.

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.40 del 14.3.19 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., ha rigettato nel merito il reclamo presentato dalla Società S.P.D. Tharros in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe. La reclamante eccepiva che la Società Villacidrese avrebbe iniziato il secondo tempo della partita senza schierare in campo un calciatore “giovane” (cioè nato dal 1.1.2000 in poi), come espressamente previsto nel C.U. n.60/2018 del Comitato Regionale Sardegna per le gare del Campionato di I° Categoria; infatti la suddetta Società non avrebbe provveduto a sostituire immediatamente il calciatore «giovane» Muscas Pietro che, dopo avere giocato il primo tempo, non rientrava in campo. La reclamata si opponeva, chiedendo di omologare il risultato di 4-0 conseguito sul campo; nelle sue controdeduzioni negava che che il suddetto calciatore fosse rimasto negli spogliatoi al termine del riposo, affermando che invece, subito dopo avere iniziato il secondo tempo, questi era costretto ad uscire dal campo per infortunio e rimaneva all'esterno del terreno di gioco il tempo sufficiente per permettere al fisioterapista di accertare le sue condizioni fisiche, dopodichè veniva regolarmente sostituito con altro calciatore «giovane». Il Giudice Sportivo ha ritenuto di non dover accogliere il reclamo, considerato che un giocatore deve considerarsi a tutti gli effetti in campo qualora per infortunio sia stato portato fuori dal terreno di gioco, affinché sia valutata la portata dell'infortunio subito, e fino a quando non si sia deciso se possa riprendere a giocare; e considerato altresì che la stessa regola debba valere anche nell'ipotesi che il calciatore infortunato non abbia fatto rientro in campo dagli spogliatoi all'inizio del secondo tempo perchè ancora sottoposto alle valutazioni mediche dei sanitari circa la possibilità di un suo reimpiego. La Società Tharros ha quindi presentato rituale ricorso avverso la suddetta delibera, eccependo che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe viziata dalla premessa, in alcun modo dimostrata, che il giovane fuori quota Pietro Muscas abbia subito un infortunio; e chiede pertanto la totale riforma della delibera del Giudice di I grado disponendo a carico della Società Villacidrese la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3. La Corte, tutto ciò premesso, rileva che la norma già sopra ricordata, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 60/2018, specifica che nelle gare del Campionato di I Categoria è fatto obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno un calciatore «giovane» nato dal 1° gennaio 2000 in poi, eccettuati i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di infortunio dei calciatori «giovani»; e stabilisce inoltre che l'inosservanza delle predette disposizioni deve essere punita con la sanzione della perdita della gara. Orbene, dalla lettura degli atti non si rileva alcun elemento probatorio che avvalori la versione dei fatti fornita dalla Società Villacidrese, secondo cui il suddetto calciatore sarebbe rientrato in campo dopo l'intervallo e sarebbe uscito subito dopo per infortunio, lasciando la squadra in dieci solo il tempo indispensabile per accertare la sua idoneità all'impiego. Risulta invece dal supplemento del rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata, che il Muscas, dopo l'intervallo, rimaneva all'interno degli spogliatoi e non era presente in campo al momento della sostituzione con altro giocatore «giovane» al 2° minuto del secondo tempo; aggiunge il direttore di gara di non essere stato informato da alcuno, nè durante la gara nè al termine della stessa, di un eventuale infortunio subito dal medesimo. La Corte ritiene pertanto che la Società Villacidrese abbia violato la disposizione di cui sopra non impiegando per l'intera durata della gara almeno un calciatore giovane, senza che sussistesse alcuna ipotesi derogatoria. La Corte, per questi motivi, ritiene che vi siano gli estremi per irrogare alla Società Villacidrese la sanzione di cui sopra, in applicazione degli articoli 17 comma 5 lett. c) C.G.S. e 34 bis N.O.I.F., e di conseguenza, in accoglimento del ricorso DELIBERA di riformare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo, a carico della Società Villacidrese, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3; DISPONE la restituzione della tassa di entrambi i gradi di giudizio e l’annullamento della condanna al pagamento delle spese del procedimento di I° grado.

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