C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/04/2019 – Delibera – S.S.D. SIGMA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21 marzo 2019. Gara Sigma / Monteurpinu Arsenal del 17.03.2019.
S.S.D. SIGMA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 21 marzo 2019. Gara Sigma / Monteurpinu Arsenal del 17.03.2019.
Con tempestivo reclamo la società Sigma Cagliari ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore del Monteurpinu e la squalifica di cinque giornate per il calciatore Martis Francesco e per quattro giornate per il calciatore Lo Giudice Emanuele (entrambi giocatori della ricorrente). La sanzione e le squalifiche sono conseguite alle condotte della squadra del Sigma i cui giocatori, fin dal’inizio della partita hanno minacciato ed accerchiato il direttore di gara creando un ambiente di gioco ostile che ha indotto l’arbitro al 31° minuto del secondo tempo a sospendere in via definitiva la partita ai sensi dell’articolo 64 comma 2 delle NOIF. In particolare, poi, i giocatori espulsi Martis e Lo Giudice si sono resi responsabili delle seguenti condotte: Martis - al minuto 24 del secondo tempo - ha minacciato gravemente l’arbitro venendo trattenuto dai compagni di squadra per evitare che lo aggredisse. Lo Giudice Emanuele - al minuto 31° della ripresa - è stato invece, espulso per un fallo di gioco e un atto di violenza nei confronti di un avversario. La reclamante contesta la genericità del referto arbitrale sostenendo che la situazione di difficoltà descritta dal direttore di gara non avrebbe appigli oggettivi e sarebbe generica e priva di particolari in quanto non sussiste. Contesta poi, che le condotte dei propri giocatori siano state tali da giustificarne l’espulsione, essendosi trattato di “normali” scontri di gioco ed in ogni caso richiede alla Corte di ridurre le giornate di squalifica. Nel corso del sua audizione il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale e degli allegati ed ha ribadito di avere deciso di interrompere la gara a causa di un generalizzato atteggiamento minaccioso ed ingiurioso dei calciatori della Sigma ed alla conseguente situazione di pericolo. Ciò premesso, atteso, da un lato che il referto arbitrale gode, ai sensi dell’articolo 35 del C.G.S., di fede privilegiata e dall’altro che nessuna delle doglianze della ricorrente può trovare accoglimento in quanto visione di parte sfornita di appigli probatori. Per questi motivi RIGETTA il reclamo e conferma le sanzioni del Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.
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