C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/04/2019 – Delibera – POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 17”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 04.04.2019. Gara Monastir Kosmoto / Ferrini Cagliari del 31.03.2019.

POL. FERRINI CAGLIARI (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 17”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 04.04.2019. Gara Monastir Kosmoto / Ferrini Cagliari del 31.03.2019.

La Società Ferrini Cagliari ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara in epigrafe ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Mantega Manuel perché “ a gioco fermo, colpiva con un pugno all’altezza dell’addome un avversario, senza riportare particolari conseguenze”. La società ricorrente motiva il ricorso asserendo che il calciatore Manuel Mantega nella circostanza, non ha intenzionalmente colpito l’avversario. Secondo la difesa della Ferrini Cagliari, il contatto, avvenuto in conseguenza di un’azione di gioco, si sarebbe concretizzato nel momento in cui, il Mantega, allargava le braccia per proteggere il proprio portiere, già in possesso della palla, onde evitare di essere superato dall’avversario. Questa Corte, rileva che in effetti, anche dalla lettura del referto arbitrale, non si evince l’intenzionalità del gesto del calciatore sanzionato e, non di meno, nel medesimo rapporto, il direttore di gara ha rilevato altresì che, l’avversario colpito non ha riportato conseguenze, giacchè ha ripreso regolarmente a giocare. Per quanto sopra questa Corte ritiene che la squalifica inflitta appare eccessiva in relazione all’episodio verificatosi e ritiene si possa comminare la sanzione in due giornate di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di ridurre la squalifica di Manuel Mantega da tre a due giornate effettive. Dispone il non incameramento della tassa.

 

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