C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 11/04/2019 – Delibera – U.S.D. USINESE (Campionato Allievi “Under 17” Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 21.03.2019. Gara Free Time San Paolo / Usinese del 17.03.2019.
U.S.D. USINESE (Campionato Allievi “Under 17” Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 21.03.2019. Gara Free Time San Paolo / Usinese del 17.03.2019.
La Società Usinese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato il calciatore Pinna Nicolò per dieci giornate “perché rivolgeva un insulto di natura razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria”. La Società reclamante chiede l’annullamento della squalifica, negando quanto riportato nel referto dell’arbitro ed allegando all’atto di reclamo una dichiarazione sottoscritta dal suddetto giocatore di colore, con la quale questi afferma di non avere sentito alcuna offesa nei suoi confronti. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha peraltro confermato integralmente il suo referto, sostenendo con certezza di avere sentito il Pinna pronunciare la frase ingiuriosa di natura razziale. La Corte, pertanto, considerato che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata, decide di confermare la sanzione espressamente prevista dall’articolo 11 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’incamero della tassa.
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