C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 03/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: G.S. ILBONO Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 47 del 20/04/2019 Avverso : Gara: VIRTUS SAN SPERATE VS ILBONO del 17/04/2019 Campionato: 1° Categoria Girone “A”
Reclamo proposto da: G.S. ILBONO Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 47 del 20/04/2019 Avverso : Gara: VIRTUS SAN SPERATE VS ILBONO del 17/04/2019 Campionato: 1° Categoria Girone “A”
La Società G.S. ILBONO ha proposto rituale reclamo avverso la delibera emarginata, con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in oggetto, ha disposto le seguenti sanzioni: - ammenda di € 75,00 a carico della Società per “intemperanze del pubblico nei confronti del Direttore di Gara” - squalifica per tre gare effettive del calciatore Manca Diego perchè “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione intimidatoria nei confronti del Direttore di Gara, quindi tardava l'uscita dal terreno di gioco, andando a posizionarsi in panchina prima di abbandonare definitivamente il campo accompagnato da un suo compagno di squadra”. La società reclamante, conclude chiedendo la revoca dell'ammenda, in quanto non vi era presente pubblico ogliastrino e, in relazione alla squalifica del proprio calciatore, la riduzione della stessa.
La società motiva il ricorso asserendo che il suo calciatore Manca Diego, alla notifica del cartellino rosso, “non ha fatto nessuna obiezione se non fermarsi un attimo in panchina per farsi curare la caviglia in quanto nell'azione del secondo giallo ha riportato una forte contusione”. La Corte, letti gli atti del provvedimento deve, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso riguardo alla sanzione pecuniaria siccome, ai sensi dell'articolo 45, co III, lettera D) non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per società partecipanti al campionato di 1° Categoria. Per quanto attiene il capo afferente la squalifica del calciatore, questa Corte rileva che il Manca , pur avendo manifestato un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, non ha poi determinato alcun ritardo nella ripresa della partita, circostanza che si evince altresì dai 5 minuti di recupero concessi . Per tali ragioni la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessiva e, a parere della corte, è da ridurre a due gare effettive. Per questi motivi la Corte Territoriale D'Appello DELIBERA di · dichiarare l'inammissibilità del reclamo nel punto in cui impugna la sanzione dell'ammenda, poiché non impugnabile ai sensi dell'art.45, co 3, lett. D) del C.G.S.; · ridurre la squalifica del calciatore Manca Diego da tre a due giornate effettive DISPONE la restituzione della tassa.
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