C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 03/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: Società Sportiva Calcio a 5 Gonnesa Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 36 del 03/04/2019 Delegazione Regionale Calcio a 5 Avverso : Gara: San Pio X – Calcio a 5 Gonnesa del 30/03/2019 Campionato: Serie C2 Calcio a Cinque

 

Reclamo proposto da: Società Sportiva Calcio a 5 Gonnesa Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 36 del 03/04/2019 Delegazione Regionale Calcio a 5 Avverso : Gara: San Pio X – Calcio a 5 Gonnesa del 30/03/2019 Campionato: Serie C2 Calcio a Cinque

 

La Società Sportiva Gonnesa Calcio a Cinque ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti decisioni emesse dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: · punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0; · squalifica per quattro giornate del calciatore Baraglia Sandro. La reclamante chiede l'annullamento della suddetta squalifica e l'assegnazione della vittoria della partita o, in alternativa, la ripetizione della stessa. Dal referto arbitrale si rileva che, al 31' del secondo tempo, l'arbitro sospendeva la gara in conseguenza di una maxi rissa che coinvolgeva giocatori, dirigenti e sostenitori di entrambe le squadre, tra i quali il calciatore Baraglia che, dopo aver inferto una leggera testata ad un giocatore avversario, veniva da questo colpito con un violento pugno al volto. Il Presidente della società reclamante, nel corso dell'audizione nanti la Corte, ha ribadito la sua richiesta, attribuendo ai tesserati della squadra avversaria la responsabilità dei tafferugli; in ordine alla sanzione della perdita della gara, ha chiesto, in subordine, l'omologazione del risultato di 3-3 conseguito in campo al momento della sospensione della partita. La corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che, all'atto della sospensione, avvenuta al 31' della ripresa, la gara fosse sostanzialmente terminata; pertanto il risultato di 3-3, realizzatosi in campo, ben può essere omologato. Quanto alla squalifica di Baraglia, ritiene la Corte che, avendo il medesimo commesso, nei confronti del calciatore avversario, un atto di violenza di scarsa intensità, essa possa essere ridotta da quattro a tre giornate. La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di annullare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6 e di omologare il risultato di 3-3 conseguito in campo; - di ridurre da quattro a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore Baraglia Sandro DISPONE la restituzione della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it