C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 09/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. POZZOMAGGIORE Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 50 del 03/05/2019 Avverso : Gara: LANTERI SASSARI VS POZZOMAGGIORE del 28/04/2019 Campionato: Prima Categoria Girone “D”

Reclamo proposto da: A.S.D. POZZOMAGGIORE Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 50 del 03/05/2019 Avverso : Gara: LANTERI SASSARI VS POZZOMAGGIORE del 28/04/2019 Campionato: Prima Categoria Girone “D”

 

La Società Pozzomaggiore ha proposto tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato per tre gare effettive il Calciatore Fadda Giuseppe perché: “espulso per aver rivolto frasi offensive ed irriguardose al Direttore di Gara, dopo la notifica del provvedimento tentava di avvicinarsi allo stesso e gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose, rendendo necessario l’intervento dei compagni di squadra che riuscivano a fargli abbandonare il terreno di gioco”. A sostegno del ricorso la Società reclamante nega che i fatti si sono svolti così come rappresentati dal Direttore di Gara nel rapporto, sostenendo altresì che il calciatore Fadda Giuseppe non si è reso responsabile di aver proferito frasi irriguardose, ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso. Quanto sostenuto nel ricorso, per quanto circostanziato nella ricostruzione del fatto, non è di per se idoneo ad inficiare il contenuto del referto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso questa Corte ritiene di non poter accedere a quanto sostenuto dalla reclamante ed uniformandosi al disposto del Codice di Giustizia Sportiva deve respingere il reclamo proposto. PER QUESTI MOTIVI La Corte delibera di confermare la squalifica a tre giornate di gara al calciatore Fadda Giuseppe. Dispone altresì l’incameramento della tassa.

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