C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 16/05/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Tuttavista Galtellì Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 50 del 03/05/2019 Gara: Nulese / Tuttavista Galtellì del 28 aprile 2019 Campionato: Seconda Categoria Girone “G”
Reclamo proposto da: A.S.D. Tuttavista Galtellì Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 50 del 03/05/2019 Gara: Nulese / Tuttavista Galtellì del 28 aprile 2019 Campionato: Seconda Categoria Girone “G”
La Società ASD Tuttavista Galtellì ha proposto tempestivo reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che ha applicato al calciatore Mastio Tomaso la sanzione della squalifica a tutto il 30.05.2020 (anche al fine della applicazione delle misure amministrative ex articolo 16 comma 4 bis C.G.S.). La detta sanzione consegue unicamente alle risultanze del referto arbitrale che riporta la condotta del calciatore Mastio Tomaso che “al 23° minuto del secondo tempo, per contestare una mia decisione, mi insultava pesantemente alzandosi in piedi (…..) e mi colpiva da dietro con tre forti manate sulla spalla sinistra causandomi un dolore acuto e localizzato. Il suddetto ritardava l’uscita dal terreno di gioco e mi scherniva (…..) finchè non veniva allontanato dai compagni di squadra”- Secondo la decisione del Giudice Sportivo, nel comportamento del giocatore, si rinvengono gli estremi della “condotta violenta” secondo la definizione della giurisprudenza federale e con riferimento all’articolo 11 bis. La società ricorrente ha ammesso che il proprio giocatore ha ampiamente protestato nel corso della partita, ha anche ammesso come lo stesso Mastio ha ironicamente fatto i complimenti al direttore di gara, ma, di converso ha negato “violenza” o che abbia provocato dolore o danni all’arbitro. Nel corso della sua audizione, il presidente della società ha ribadito l’intenzione non aggressiva del proprio tesserato non diretta a provocare lesioni o altre conseguenze. Ciò premesso si osserva:
1) il referto arbitrale sul quale è basata la decisione appare per certi versi non del tutto convincente e per altro verso non preciso ed esaustivo. Il direttore di gara, infatti, da un lato afferma di avere perso diversi minuti a causa del comportamento del calciatore espulso, ma, poi, di fatto attesta di avere concesso solo due minuti di recupero per “sostituzioni” sotto altro aspetto, il referto non è dettagliato: fa riferimento a “pesanti insulti” ricevuti dal calciatore senza specificare a cosa si riferisca, nonostante a causa di essi l’arbitro si sia determinato ad espellere il calciatore e nonostante quest’ultimo fosse stato sostituito e si trovasse in panchina; 2) ancora, il referto da atto che l’arbitro a seguito delle manate ricevute, ha provato un dolore acuto (nel suo significato improvviso ma di durata limitata) e localizzato (nel suo significato circoscritto alla zona interessata) che ragionevolmente, si ritiene, non abbia avuto alcuna conseguenza né immediata, né duratura, anche perché non esiste in atto alcun certificato medico attestante la lamentela. Tutto ciò premesso, valutate le circostanze concrete del caso e gli elementi a disposizione per decidere, si ritiene che la condotta del calciatore Mastio Tomaso sia stata caratterizzata in un contattao fisico nei confronti dell’ufficiale di gara (ex articolo 19 comma 4 lettera d del C.G.S.) che non invece in una condotta violenta ex articolo 11 bis del C.G.S. tanto è vero che lo stesso direttore di gara non ha mai usato il termine “violenza”. Valutato quanto sopra e ricondotto l’episodio nella fattispecie di cui all’articolo 19 comma 4 lett. D la Corte ritiene adeguata al fatto la sanzione della squalifica del calciatore a tempo determinato e fino al 30 luglio 2019. Per questi motivi la Corte, in riforma della decisione impugnata, DELIBERA di infligere ex articolo 19 comma 4 lett.d C.G.S., al giocatore Mastio Tomaso la sanzione della squalifica fino al 30.07.2019 con revoca delle misure amministrative ex articolo 16 comma 4bis C.G.S.- Dispone la restituzione della tassa.
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