C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 13/06/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Macomer Calcio Avverso delibera del G.S. C.U. n°33 del 07.02.2019 Gara: Macomer Calcio / Silanus del 03.02.2019 Campionato: 2^ Categoria Girone “F”

Reclamo proposto da: A.S.D. Macomer Calcio Avverso delibera del G.S. C.U. n°33 del 07.02.2019 Gara: Macomer Calcio / Silanus del 03.02.2019 Campionato: 2^ Categoria Girone “F”

Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°36 del 21.02.2019 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., a seguito di ricorso presentato dalla Società A.S.D. Macomer Calcio, riformava la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.02.2019 – che aveva disposto di irrogare alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe con il risultato di 0 a 3 a favore della Società Polisportiva Silanus – revocando la suddetta sanzione e ordinando la ripetizione della partita. Il procedimento trae origine dal fatto che la suddetta gara, in programma a Macomer per le ore 19:00 del 3 febbraio 2019, non si era potuta disputare per assenza dell’illuminazione del campo di gioco; mentre il Giudice di 1° grado riteneva che la Società ospitante fosse oggettivamente responsabile dell’irregolarità dell’impianto di gioco, questa Corte d’Appello riteneva invece che il mancato funzionamento dell’illuminazione dovesse considerarsi un evento fortuito ed imprevedibile, dovuto alle forti ed incessanti piogge che erano cadute nel territorio in quei giorni, con la conseguenza di escludere alcuna ipotesi di responsabilità a carico della società Macomer. La Società Silanus impugnava quindi la suddetta delibera innanzi alla Corte Federale d’Appello, eccependo violazione del diritto di difesa, poiché la gravata pronuncia era stata resa in base a documento irritualmente acquisito in atti dalla controparte. La Corte Federale d’Appello – III Sezione, alla riunione del 21.03.2019, qualificata l’impugnazione come istanza di revocazione, ex articolo 39 comma 1 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, per omesso esame di un fatto decisivo, ha accolto il ricorso, ravvisando l’omissione nella produzione e nell’esame di un documento, costituito da perizia tecnica favorevole alla Società resistente, che non era stato ritualmente depositato nel corso del giudizio; e conseguentemente ha annullato la decisione impugnata, rimettendo gli atti a questa Corte d’Appello Territoriale per un nuovo esame nel merito. Questa Corte ha quindi provveduto a rinnovare il giudizio, convocando i presidenti di entrambe le Società al fine di assicurare il pieno contadditorio.

Al giudizio, i rappresentanti delle due Società, questa volta con piena cognizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo procedimentale, hanno ribadito ciascuno la propria tesi, rinnovando le richieste già precedentemente avanzate (la Società Silanus la vittoria a tavolino e la Società Macomer la ripetizione della gara); peraltro entrambi hanno dichiarato di accettare qualsiasi decisione della Corte, considerato che, essendo terminato il campionato, qualunque esito di questo procedimento sarebbe comunque ininfluente sulla classica finale. La Corte rileva innanzitutto che il direttore di gara, nel suo referto, ha dichiarato che, giunto al campo Sertinu di Macomer alle ore 18:00, si accorgeva che l’illuminazione risultava assente su una parte del terreno di gioco poiché i fari posti su uno dei quattro pali non erano accesi; ed ha aggiunto che i dirigenti della squadra ospitante, dietro sua richiesta, si adoperavano per aggiustare l’impianto elettrico, senza peraltro riuscirvi a causa della forte pioggia. Per tale motivo, egli, accertata l’impraticabilità del terreno di gioco, decretava l’impossibilità di iniziare la gara. La Società Macomer Calcio afferma che l’incontro avrebbe dovuto svolgersi, nella giornata di domenica 3 febbraio, al campo sportivo Scalarba, ma fin dal giorno precedente il Comune di Macomer aveva comunicato che tale terreno era impraticabile a causa delle piogge incessanti che perduravano da vari giorni; per tale motivo detta Società richiedeva ed otteneva dal Comitato Regionale FIGC il rinvio della gara; però, a seguito delle insistenti pressioni della Società Silanus, che voleva disputare la partita il giorno stabilito, la Società Macomer Calcio accettava di giocare alle ore 19:00 del 2 febbraio 2019 nel campo Sertinu, al termine di altra gara del torneo di Promozione. Nel corso di tale ultimo incontro, veniva utilizzato l’impianto di illuminazione, che risultava perfettamente funzionante fino a pochi minuti prima che terminasse la partita, quando una delle quattro torri faro si spegneva a causa della violenta pioggia, che rendeva inutile ogni tentativo di riparare il guasto. La verifica tecnica effettuata in data 07.02.2019 dalla ditta Centroluce – la cui relazione è ora nota controparte – ha confermato che eventi climatici come pioggia e neve, che aumentano il tasso di umidità dei conduttori, sono idonei a cagionare il guasto verificatosi il giorno 3 febbraio. Tutto ciò premesso, la Società Macomer Calcio sostiene di non essere oggettivamente responsabile del mancato svolgimento della gara, dovuto invece ad un evento climatico imprevedibile tale da costituire causa di forza maggiore. La Società Silanus afferma invece che non possa essere esclusa la responsabilità oggettiva della squadra ospitante, che è sempre responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso; e che comunque il guasto avrebbe potuto e dovuto essere evitato con controlli preventivi, anche perché non poteva considerarsi imprevedibile, considerato che già altre volte si erano verificati in quel campo problemi di malfunzionamento. Per tale motivo ritiene che fosse corretta l’iniziale decisione del Giudice Sportivo di attribuire ad essa la vittoria a tavolino. La Corte, letti gli atti del procedimento, udite le parti nel pieno rispetto del contraddittorio, ritiene che la responsabilità del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione nel campo di gioco non possa essere attribuita alla Società ospitante, che si è trovata nell’impossibilità di riparare il guasto per permettere lo svolgimento della gara; è provato che l’impianto ha regolarmente funzionato fino a poco prima dell’orario stabilito per l’inizio della partita ed è provato altresì che la Società Macomer Calcio si è attivata nel tentativo di ripristinare la funzionalità della torre di illuminazione, senza riuscirvi perché la pioggia violenta non permetteva di eseguire il lavoro. La Corte, di conseguenza, ritiene che, nella fattispecie in esame, la gara non abbia avuto luogo per “circostanze di carattere eccezionale”, non imputabili ala Società ospitante, tali da legittimare, a norma del comma 4 ultimo capoverso dell’articolo 17 del C.G.S., un provvedimento che disponga lo svolgimento di una nuova gara; incontro peraltro già giocato in data 3 marzo 2019- e terminato con il punteggio di 0 a 0 in esecuzione della precedente delibera di questa Corte Territoriale, poi annullata dalla Corte Federale d’Appello. La Corte Territoriale, pertanto, preso atto della revocazione della precedente decisione di questo stesso organo disposta dalla Corte Federale d’Appello, DELIBERA di accogliere il reclamo della Società A.S.D. Macomer Calcio, revocando la sanzione della perdita della gara a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo e confermando la validità del risultato conseguito sul campo nella gara giocata in data 3 marzo 2019. Dispone la restituzione della tassa.

 

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