C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 04/10/2018 – Delibera – gara del 27/ 9/2018 TORTOLI 1953 – ACCADEMIA OGLIASTRA

gara del 27/ 9/2018 TORTOLI 1953 - ACCADEMIA OGLIASTRA

Il Giudice Sportivo, letto il referto di gara e rilevato che: - Il direttore di gara si presentava all'impianto di gioco alle 16,00 del 27/09/2018, con un'ora di anticipo rispetto a quella prevista per la disputa della gara (ore 17,00) e, alla presenza dei dirigenti delle due squadre, constatava che l'impianto di gioco risultava chiuso, pertanto sollecitava l'intervento dei dirigenti del Tortolì 1953, che si dichiaravano impossibilitati a garantire l'accesso al campo in assenza di un responsabile dell'impianto, non di loro diretta gestione; - solo alle 16,20 l'arbitro notava un accesso secondario, attraverso il quale riusciva ad accedere all'interno dell'impianto di gioco, unitamente alle due squadre e, una volta all'interno della struttura, constatava che sul terreno di gioco non erano presenti le tracciature delle linee perimetrali, ma che all'interno dello stesso erano posizionati coni e porte mobili da allenamento. Inoltre, gli spogliatoi risultavano chiusi e inaccessibili; - il Direttore di gara chiedeva pertanto al Dirigente accompagnatore della società Tortolì 1953 che si provvedesse alla tracciatura del terreno di gioco e, nuovamente, lo sollecitava affinché venisse garantito l'accesso agli spogliatoi. Il predetto dirigente si dichiarava però incompetente in merito alle richieste del direttore di gara e non si attivava in alcun modo per sanare la situazione; - trascorso il tempo d'attesa previsto, pari ad un tempo di gara, non veniva ripristinata la regolarità del terreno di gioco e l'arbitro, constatata l'impossibilità di dare inizio alla gara, comunicava alle società che non avrebbe potuto far disputare l'incontro e quindi abbandonava l'impianto di gioco; accertato che la gara in esame è stata regolarmente posta in calendario nell'ora e nel luogo indicati nel referto, osserva che la responsabilità della mancata disputa dell'incontro è da addebitare alla società di casa, Tortolì 1953, che non ha garantito le condizioni per il regolare svolgimento dello stesso, come stabilito dell'art. 59,comma 3 delle N.O.I.F.: "Le società ospitanti" sono "responsabili del regolare allestimento del campo di gioco". P.Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S DELIBERA - di infliggere a carico della società Tortolì 1953 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Accademia Ogliastra.

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