C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 25/10/2018 – Delibera – gara del 21/10/2018 VIRTUS S.SPERATE 2002 – ATLETICO SETTIMO
gara del 21/10/2018 VIRTUS S.SPERATE 2002 - ATLETICO SETTIMO
IL G.S. -letti il referto di gara e il supplemento; -rilevato che al termine dell'incontro il Sig. Perra Manuel, dirigente dell'Atletico Settimo, si avvicinava al direttore di gara e lo insultava e minacciava intimandogli di non riportare nel referto alcuni fatti accaduti al termine gara. Successivamente lo stesso Perra entrava nello spogliatoio dell'arbitro e simulando la volontà di porgere le proprie scuse all'arbitro si avvicinava a quest'ultimo e lo colpiva una violenta testata al volto tra il naso e lo zigomo. Il Direttore di gara si vedeva costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso che diagnosticava un "trauma facciale"; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; -che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui" (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi"; P.Q.M. infligge al dirigente Perra Manuel (Atletico Settimo) l'inibizione fino al 31 dicembre 2022, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).