C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 25/10/2018 – Delibera – gara del 6/10/2018 GIALETO 1909 – CALCIO DECIMOPUTZU
gara del 6/10/2018 GIALETO 1909 - CALCIO DECIMOPUTZU
Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Gialeto 1909, rileva: - che la Società Gialeto 1909 chiede che, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 1-1, che alla Società Calcio Decimoputzu venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; -che la reclamante lamenta che nella gara Gialeto 1909-Calcio Decimoputzu abbia partecipato il calciatore Racis Matteo, nelle file del Calcio Decimoputzu, nonostante fosse squalificato; -che il provvedimento di squalifica, pubblicato nel C.U. nº 52 del 10.05.2018 (due gare di squalifica per espulsione più una gara di squalifica per recidività in ammonizione per un totale di 3 gare) è stato solo parzialmente scontato; -che è stato accertato che il calciatore Racis Matteo non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di ricorso, in quanto tuttora squalificato per una gara; -ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Gialeto 1909 meriti accoglimento; -visti gli artt.29, c.7, 17 c.5 e 46 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA, in accoglimento del reclamo ritualmente presentato, -di infliggere alla Società Calcio Decimoputzu la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0; -la restituzione della tassa di reclamo alla Società Gialeto 1909.