C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 31/10/2018 – Delibera – gara del 28/10/2018 MONTEURPINU ARSENAL – PGS CLUB SAN PAOLO
gara del 28/10/2018 MONTEURPINU ARSENAL - PGS CLUB SAN PAOLO
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, il relativo supplemento e rilevato che: - al 6' del secondo tempo, il calciatore Diop Oumar (PGS Club San Paolo) veniva espulso per aver colpito con un calcio un avversario, successivamente un giocatore di riserva della squadra avversaria, che l'arbitro non era in grado di identificare, rivolgeva al Diop espressione di natura razzista, in riferimento al colore della pelle, e lanciava al suo indirizzo un pallone, scatenando la reazione dello stesso Diop, il quale colpiva il succitato avversario con diversi pugni; - a questo punto si scatenava un parapiglia che coinvolgeva tesserati di entrambe le squadre e in conseguenza di ciò l'arbitro non adottava alcun ulteriore provvedimento disciplinare e decideva di sospendere definitivamente la gara poiché "spaventato" dalla situazione creatasi; - ritenuto per quanto sopra esposto che l'arbitro abbia ingiustificatamente decretato anticipatamente la fine della gara, non avendo individuato alcun comportamento violento da parte di nessuno dei protagonisti del parapiglia succitato, senza che peraltro fosse in alcun modo posta in pericolo la sua incolumità fisica P.Q.M e non emergendo pertanto i presupposti oggettivi per l'interruzione della partita; - visto l'art. 17 comma 4 del C.G.S. DELIBERA -la ripetizione della gara Monteurpinu Arsenal / PGS Club San Paolo, demandando al Comitato Regionale Sardegna di fissarne la data; -di squalificare per 3 gare effettive il calciatore Diop Oumar (PGS Club San Paolo). - di disporre, ai sensi degli articoli 11 punto 3 e 18, comma 1, a carico della Società Monteurpinu Arsenal, in quanto oggettivamente responsabile del comportamento discriminatorio del proprio tesserato non identificato dal direttore di gara, la sanzione di n 1 partita da svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico. Si dispone altresì la SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE della sanzione, sottoponendo la suddetta Società ad un periodo di prova della durata di un anno (art.16 comma 2bis del C.G.S.).