C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 03/11/2018 – Delibera – gara del 1/11/ 18 ITTIRI SPRINT – U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.

gara del 1/11/ 18 ITTIRI SPRINT - U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.

Il Giudice Sportivo, -letti il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento; -rilevato che al 42° del secondo tempo a seguito delle reciproche scorrettezze tra calciatori delle due squadre si scatenava una violenta rissa che si protraeva per circa dieci minuti e che vedeva il coinvolgimento dei calciatori e dei dirigenti di entrambe le squadre nella quale i contendenti si colpivano con pugni, schiaffi e calci violenti; -rilevato che tra i partecipanti alla rissa l'arbitro riusciva ad identificare i seguenti calciatori della squadra dell'Ittiri: -Dieye Samba, Saba Fabio, Lisai Antonio, Biddau Antonio, Meloni Salvatore, Simula Giommaria e Simula Antonio e i seguenti calciatori della squadra ospitata: -Bruno Giovanni Maria, Atzori Roberto, Cuccu Angelo, Lorico Alessandro, Carboni Massimiliano, Nativi Carlo, Orrù Roberto e Inzaina Luca, nonché il dirigente Salaris Angelo (Ittiri Sprint) e Trogu Sebastiano (Tempio), tutti da ritenersi espulsi; -rilevato, altresì che contestualmente a quanto accadeva sul terreno di gioco, l'arbitro notava che sugli spalti venivano a contatto una cinquantina di tifosi tra ospiti e locali che si affrontavano "colpendosi con calci e pugni e lancio di bottiglie sia di vetro che di plastica, inizialmente tra loro e successivamente lanciandole all'interno del terreno di gioco, senza colpire nessuno ma creando una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità dei calciatori, dei dirigenti e dell'arbitro medesimo"; -rilevato ancora che tale situazione sia in campo che sugli spalti perdurava e non si normalizzava nonostante il fattivo comportamento dell'arbitro, dei capitani di entrambe le società e degli allenatori che si prodigavano per ristabilire l'ordine, il direttore di gara riteneva opportuno sospendere la partita, tenuto conto, altresì, dell'assenza della forza pubblica; -rilevato, infine, che i sostenitori della squadra del Tempio rivolgevano frasi di natura discriminatoria ad un calciatore della squadra avversaria in riferimento al colore della pelle; -considerato che l'arbitro ha dovuto sospendere la gara per i fatti sopra menzionati da attribuire congiuntamente al comportamento dei calciatori di entrambe le squadre, laddove, peraltro, con la giusta espulsione dei sette calciatori dell'Ittiri Sprint e degli otto del Tempio più sopra indicati, la gara comunque non sarebbe potuta proseguire a causa del venir meno del numero minimo di calciatori previsto dalle norme, DELIBERA -visti l'art. 17 del C.G.S., -di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 ad entrambe le squadre; -ai sensi dell'art. 11 punto 3 e 18, comma 1, di IRROGARE a carico della Società U.S. Tempio la sanzione di una partita da svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico, disponendo altresì la SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE della sanzione, sottoponendo la suddetta Società ad un periodo di prova della durata di un anno (art.16 comma 2bis del C.G.S.); -di infliggere alla Società Ittiri Sprint l'ammenda di euro 150,00 per il comportamento dei propri sostenitori nonché per l'assenza di servizio d'ordine; -di infliggere alla Società U.S. Tempio l'ammenda di euro 100,00 per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso; -di squalificare per una giornata effettiva di gara tutti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le squadre riportati nella parte espositiva della presente delibera; -di squalificare per tre giornate di gara i calciatori Dieye Samba della Società Ittiri Sprint e Atzori Roberto della Società U.S.Tempio per aver dato origine e partecipato alla rissa sopra riportata.

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