C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 08/11/2018 – Delibera – gara del 21/10/2018 BUGGERRU – MONREALE CALCIO
gara del 21/10/2018 BUGGERRU - MONREALE CALCIO
Il Giudice Sportivo, letto il referto della gara a margine, letto il reclamo inviato dalla soc. A.S.D. Buggerru in data 30.10.2018; letto, infine, il supplemento di rapporto arbitrale trasmesso dal direttore di gara su richiesta di questo G.S.; - ritenuto che il predetto reclamo, inviato tardivamente rispetto ai termini previsti dalle norme regolamentari, sia pertanto inammissibile; - rilevato che, come risulta dagli atti, al 15º minuto del secondo tempo, mentre il gioco si stava svolgendo nei pressi della porta della soc. Monreale Calcio, l'arbitro veniva richiamato sul lato opposto del terreno di gioco e il direttore di gara, voltatosi, notava l'assistente arbitrale della soc. Buggerru, Idili Giuseppe, chinato sul giocatore della soc. Monreale Calcio Porcu Efisio (già uscito dal terreno di gioco in quanto sostituito) che giaceva a terra dolorante e con evidenti segni sul viso. Avvicinatosi ai due, l'arbitro notava che era intervenuta una persona, qualificatasi come carabiniere, che gli comunicava di essere intervenuto per separare i due dopo che Idili aveva colpito Porcu con una testata. Nel frattempo - dopo che i due protagonisti venivano portati fuori dal terreno di gioco - l'arbitro notava che la situazione sugli spalti stava peggiorando e, convocati i due capitani delle società per verificare se la gara potesse proseguire, non essendosi modificata la situazione, sospendeva la gara al 24' minuto del secondo tempo. Come precisato dall'arbitro nel supplemento, la situazione era degenerata a causa dell'invasione di campo da parte dei sostenitori di entrambe le società e la gara era stata sospesa in quanto, nonostante l'intervento dei due capitani, gli estranei non si erano allontanati dal terreno di gioco; -ritenuto che le spiegazioni fornite dall'arbitro nel supplemento di rapporto non siano sufficientemente esaustive riguardo alla asserita impossibilità di riprendere la gara, tenuto anche conto che lo stesso in nessun frangente era stato oggetto delle condotte dei sostenitori delle due società; DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Buggerru, disponendo l'addebito della relativa tassa; - di squalificare l'assistente di parte della società A.S.D. Buggerru Idili Giuseppe fino al 31.01.2019; - di infliggere alla società Buggerru l'ammenda di € 100,00 e alla società Monreale Calcio l'ammenda di € 65,00; - di disporre la ripetizione della gara BUGGERRU - MONREALE CALCIO, demandando al Comitato Regionale L.N.D. di stabilirne la data.