C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – gara del 28/10/2018 GERGEI – VILLACIDRESE CALCIO SRL
gara del 28/10/2018 GERGEI - VILLACIDRESE CALCIO SRL
Il Giudice Sportivo, -visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; -letto il reclamo presentato dalla Società Villacidrese Calcio SRL, rileva: -che La Società Villacidrese Calcio SRL ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla Società Gergei;
-che la reclamante lamenta che nella gara Gergei-Villacidrese Calcio SRL del 28.10.2018 abbia partecipato il calciatore Podda Luca, nelle file del Gergei, nonostante non fosse regolarmente tesserato; -che, sentito l'ufficio tesseramento, risulta che effettivamente il calciatore Podda Luca non risultava tesserato con la Società Gergei alla data della gara (28.10.2018), ma solo a decorrere da una data successiva; -che è stato accertato che il calciatore Podda Luca non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di ricorso, terminata sul punteggio di 2-1 per il Gergei, poiché in posizione irregolare; -ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo ritualmente presentato dalla Società Villacidrese Calcio SRL meriti accoglimento; -visti gli artt. 17 e 46 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA -di infliggere alla Società Gergei la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della Società reclamante disponendo la restituzione della tassa versata.