C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 22/11/2018 – Delibera – gara del 18/11/2018 ORANI – BURGOS
gara del 18/11/2018 ORANI - BURGOS
Il Giudice Sportivo, -letto il referto arbitrale e rilevato che: -a seguito dell'espulsione, al 27' del 2t, del giocatore n. 8 del Burgos Catgiu Davide, il quale ingiuriava gravemente l'arbitro, proseguendo in tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento, l'arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della medesima società, e segnatamente il n. 9 Boni Massimiliano (capitano) che, con chiaro atteggiamento intimidatorio, lo ingiuriava e minacciava pesantemente di ritorsioni fisiche, anche nel caso in cui il direttore di gara avesse assunto provvedimenti disciplinari a carico suo o dei suoi compagni di squadra. Al predetto si aggiungeva il n. 7 Solinas Vladimiro (Burgos) che ingiuriava pesantemente l'arbitro; -il direttore di gara decideva di non adottare provvedimenti disciplinari a carico del Boni e del Solinas, al fine di evitare più gravi conseguenze per la propria incolumità, la quale considerava ormai non più garantita, e faceva proseguire pertanto la gara sino al termine del primo tempo; - al rientro negli spogliatoi, Boni Massimiliano intimidiva nuovamente l'arbitro, minacciandolo di conseguenze fisiche; - il direttore di gara, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per proseguire ulteriormente la gara, la sospendeva definitivamente prima di riprendere il secondo tempo. Lo stesso veniva scortato sino alla propria autovettura dai carabinieri, nel frattempo intervenuti per calmare la situazione su richiesta dell'osservatore arbitrale presente all'incontro; Considerato che il direttore di gara proseguiva l'incontro senza adottare i dovuti provvedimenti disciplinari sino al termine della prima frazione di gioco e quindi lo sospendeva definitivamente dopo il termine del primo tempo a causa del venir meno delle necessarie condizioni a tutela della propria incolumità fisica; P.Q.M. visto l'art.17, comma 1 del C.G.S. DELIBERA - di infliggere la punizione della perdita della gara a carico del Burgos con il risultato di 4-1, conseguito sul campo al momento della sospensione, poiché più favorevole alla società Orani; - di squalificare i calciatori Boni Massimiliano e Solinas Vladimiro (entrambi del Burgos), rispettivamente per 5 giornate e 3 giornate effettive; - di squalificare per 3 giornate effettive il calciatore Catgiu Davide (Burgos).