C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DI SASSU PIETRO (Presidente) TAVERA PIETRO (dirigente), e LA SOCIETÀ A.S.D. ALGHERO

DEFERIMENTO DI SASSU PIETRO (Presidente) TAVERA PIETRO (dirigente), e LA SOCIETÀ A.S.D. ALGHERO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Tavera Pietro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Alghero; 2) il signor Sassu Umberto, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Alghero; 3) la Società A.S.D. Alghero; per rispondere: il Tavera: a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 38 comma 1 e 40 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra Giovanissimi regionale della Società A.S.D. Alghero nel corso della stagione sportiva 2016/17, pur non essendo abilitato ed essendo privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico; il Sassu: b) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 38 comma 1 e 40 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere, in qualità di Presidente pro – tempore della Società A.S.D. Alghero, consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della squadra Giovanissimi regionale della suddetta Società al signor Pietro Tavera, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico; la Società A.S.D. Alghero: c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente signor Umberto Sassu così come descritto al capo b) e dal proprio dirigente signor Pietro Tavera, così come descritto al capo a). Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle ammissioni rese dallo stesso Tavera che quest’ultimo, durante la stagione sportiva 2016/17, era stato contattato dai dirigenti della Società A.S.D. Alghero per seguire la scuola calcio ed aveva effettivamente collaborato nella conduzione tecnica della squadra, peraltro diretta da altre persone. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, senza peraltro chiedere di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Tavera e al Sassu la sanzione dell’inibizione temporanea rispettivamente per mesi quattro e per mesi tre e alla Società l’ammenda di € 600,00. I deferiti, tramite le memorie difensive prodotte, hanno tutti concordemente sostenuto che l’attività del Tavera era consistita in una mera collaborazione nella conduzione tecnica della Squadra Giovanissimi, che era invece affidata ad altra persona; ed hanno richiesto in via principale il proscioglimento dagli addebiti loro attribuiti e in via subordinata l’applicazione delle sanzioni in misura minima. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti di cui sopra siano stati esattamente provati e che le argomentazioni difensive non siano rilevanti, in quanto la normativa federale del Settore Tecnico prevede espressamente che soltanto persone regolarmente abilitate alla conduzione tecnica di una squadra ed iscritte nel relativo albo possano svolgere funzioni di allenatore, financo nelle squadre del Settore Giovanile e Scolastico; né risultano eccezioni alla regola qualora l’attività sia prestata alle dipendenze di un tecnico idoneo e regolarmente tesserato. Il Tribunale, affermata la responsabilità del Tavera, ritiene che di conseguenza deve essere riconosciuta la responsabilità anche del presidente Sassu, che ha consentito il comportamento illecito del Tavera, ed anche la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, in relazione alle condotte rispettivamente del Sassu e del Tavera, in osservanza dei principi di cui all’articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S. Quanto alle sanzioni, Il Tribunale, in accoglimento delle richieste del rappresentante della Procura Federale, valuta equa l’inibizione di mesi quattro per il Tavera e di mesi tre per il Sassu, mentre a carico della Società’ ritiene di dover infliggere la più mite ammenda di € 500,00. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA: 1) di dichiarare il signor Tavera Pietro responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro; 2) Sassu Umberto responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre; 3) di dichiarare la Società A.S.D. Alghero responsabile in via diretta ed oggettiva di quanto rispettivamente ascritto al suo presidente Sassu e al suo dirigente Tavera di infliggere alla stessa l’ammenda di € 500,00.

 

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