C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 18/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA e POL. MALASPINA, A.S.D. ALGHERO, U.S.D. CASTELSARDO

 

DEFERIMENTO DI COZZULA ANNA, SASSU UMBERTO, PRATO ANDREA e POL. MALASPINA, A.S.D. ALGHERO, U.S.D. CASTELSARDO

 

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) la signora Cozzula Anna, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società Polisportiva Malaspina;

2) il signor Sassu Umberto, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società A.S.D. Alghero; 3) il signor Prato Andrea, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società U.S.D. Castelsardo; 4) la Società Polisportiva Malaspina; 5) la Società A.S.D. Alghero; 6) la Società U.S.D. Castelsardo; per rispondere: - la Cozzula: a) della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., in relazione all’articolo 38 comma 4 delle N.O.I.F., per essere venuta meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere, in qualità di Presidente della Società Polisportiva Malaspina, consentito e comunque non impedito al signor Alessandro Cozzula di svolgere nella stagione sportiva 2016/17 le mansioni di allenatore della suddetta Società dal mese di aprile 2017 fino al termine della stagione sportiva stessa, nonché di preparatore atletico per la Società A.S.D. Alghero durante tutta la stagione sportiva 2016/17 e per la Società Castelsardo nel mese di dicembre 2017; - il Sassu: b) della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., in relazione all’articolo 38 comma 4 delle N.O.I.F., e dell’articolo 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere, in qualità di Presidente della Società A.S.D. Alghero, consentito e comunque non impedito al signor Alessandro Cozzula di svolgere nella stagione sportiva 2016/17 le mansioni di allenatore della Società Polisportiva Malaspina al mese di aprile 2017 fino al termine della stagione sportiva stessa, nonché di preparatore atletico per la Società A.S.D. Alghero durante tutta la stagione sportiva 2016/17 e per la Società Castelsardo nel mese di dicembre 2017; - il Prato: c) della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., in relazione all’articolo 38 comma 4 delle N.O.I.F., e dell’articolo 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento riferibile all’attività sportiva, in particolare per avere, in qualità di Presidente della Società U.S.D. Castelsardo, consentito e comunque non impedito al signor Alessandro Cozzula di svolgere nella stagione sportiva 2016/17 le mansioni di allenatore della Società Polisportiva Malaspina al mese di aprile 2017 fino al termine della stagione sportiva stessa, nonché di preparatore atletico per la Società A.S.D. Alghero durante tutta la stagione sportiva 2016/17 e per la Società Castelsardo nel mese di dicembre 2017;

- la Società Polisportiva Malaspina: d) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente Anna Cozzula e dal signor Alessandro Cozzula. - la Società A.S.D. Alghero: e) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente Umberto Sassu e dal signor Alessandro Cozzula. - la Società U.S.D. Castelsardo: f) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio presidente Andrea Prato e dal signor Alessandro Cozzula. Dagli atti del procedimento risulta che le indagini della Procura Federale sono iniziate a seguito di una nota in data 16 maggio 2017 del Direttore Generale dell’ A.I.A.C., con la quale si segnalava che il signor Alessandro Cozzula, benché tesserato quale allenatore della Società Malaspina, partecipante al Campionato Regionale di I Categoria, avrebbe svolto attività di allenatore, nella medesima stagione sportiva 2016/17, anche per la squadra del Campionato Pulcini della Società A.S.D. Alghero. Afferma la Procura Federale che, all’esito delle indagini compiute, risulta obiettivamente provato che il Cozzula ha esercitato l’attività di allenatore per la Pol. Malaspina dalla terza settimana del mese di aprile 2017 fino al termine della stagione 2016/17, nel corso della quale ha svolto anche le funzioni di preparatore atletico per la Società A.S.D. Alghero e, per un breve periodo nel dicembre 2016 (non 2017 come erroneamente indicato nei capi di incolpazione), per la Società U.S.D. Castelsardo. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e del signor Francesco Cozzula, attuale presidente e legale rappresentante della Polisportiva Malaspina, assistito dal proprio difensore, tale anche per conto della deferita Anna Cozzula; gli altri deferiti non si sono presentati, né hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa o a chiedere di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi. Presente agli atti una memoria del difensore della Polisportiva Malaspina e della signora Anna Cozzula. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere ai signori Cozzula, Sassu e Prato la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alle Società Pol. Malaspina, A.S.D. Alghero e U.S.D. Castelsardo l’ammenda di Euro 600,00. Quanto al signor Alessando Cozzula, è stato deferito per competenza alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Il difensore della Polisportiva Malaspina e della signora Cozzula ha chiesto per i suoi assisiti in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’irrogazione di sanzioni nel minimo edittale. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che dalle indagini svolte il fatto risulta ridimensionato rispetto all’originaria segnalazione dell’A.I.A.C. Durante la stagione 2016/17 il signor Alessandro Cozzula ha svolto funzioni di allenatore ( peraltro solo per due mesi e mezzo) unicamente per la Polisportiva Malaspina, mentre invece per le Società Alghero e Castelsardo ( per quest’ultima per un brevissimo periodo) ha effettuato una mera attività di preparatore atletico a favore di bambini, appartenenti alle categorie Pulcini ed Esordienti, senza peraltro avere con le suddette Società alcun vincolo di tesseramento; è da precisare che il Cozzula ha affermato di svolgere da diversi anni tale attività, non solo nel calcio ma anche nell’ambito di altre discipline sportive, essendo in possesso del diploma di laurea in scienze motorie.

Tutto ciò premesso, Il Tribunale ritiene innanzitutto che, allo stato degli atti, in assenza di qualunque decisione della competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico riguardo al comportamento del signor Alessandro Cozzula, nessun addebito a titolo di responsabilità oggettiva possa essere pronunciato a carico delle tre Società incolpate. Per quanto attiene invece alla contestata responsabilità dei signori Sassu e Prato (e conseguentemente alla responsabilità diretta rispettivamente delle Società A.S.D. Alghero e U.S.D. Castelsardo), il Tribunale rileva che nessuna prova esiste che costoro, allorché hanno deciso di avvalersi della collaborazione del Cozzula, in qualità di preparatore atletico, fossero a conoscenza che quest’ultimo avesse incarichi presso altre Società; anzi vi è la prova che prima della seconda metà del mese di aprile non risultasse alcun vincolo di tesseramento del medesimo con la Polisportiva Malaspina. Il Tribunale ritiene pertanto di dovere deliberare il proscioglimento dei suddetti presidenti e delle suddette Società. Quanto alla signora Anna Cozzula, all’epoca dei fatti presidente della Polisportiva Malaspina, si rileva che ella, per sua esplicita dichiarazione, all’atto del tesseramento del tecnico Alessandro Cozzula, era a conoscenza del fatto che quest’ultimo svolgesse attività di preparatore atletico nel settore giovanile dell’A.S.D. Alghero, ma ignorava quale fosse esattamente la sua posizione nell’ambito federale; ciò risulta dalla documentazione in atti prodotta dalla difesa, costituita dalla copia di una chat tra la Polisportiva Malaspina e gli organi della FIGC, attraverso la quale la Società chiedeva di comunicare se il medesimo fosse o meno tesserato (come dirigente o come tecnico) con altre Società; d’altronde è emerso nel corso delle indagini che effettivamente lo stesso non aveva vincolo di tesseramento con alcuna Società. In ogni caso, come evidenziato dalla difesa, dalla lettura dell’articolo 38 comma 4 delle N.O.I.F., non emerge una incompatibilità assoluta tra funzioni di allenatore e funzioni di preparatore atletico per più di una Società. Pertanto ritiene il Tribunale che da parte della Polisportiva Malaspina e della sua presidente non vi sia stata alcuna volontà di violare le norme che disciplinano il tesseramento dei tecnici, così come codificate nelle N.O.I.F. e nel Regolamento del settore Tecnico; di conseguenza si impone il proscioglimento anche della predetta presidente e della sua Società. Il Tribunale, pertanto, su parere difforme della Procura Federale. DELIBERA Il proscioglimento dalle violazioni loro ascritte dei signori Cozzula Anna, Sassu Umberto, Prato Andrea e delle Società Polisportiva Malaspina, A.S.D. Alghero e U.S.D. Castelsardo.

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