C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL SIGNOR RIZZU SALVATORE E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MALASPINA

DEFERIMENTO DEL SIGNOR RIZZU SALVATORE E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MALASPINA

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: - Il signor Rizzu Salvatore, all’epoca dei fatti presidente pro-tempore della Società ASD Malaspina; - la Società ASD Pol. Malaspina; per rispondere di: · Il Rizzu: - a) della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 14 del Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 03.07.2014 per la stagione sportiva 2014/2015, per avere stipulato, nella qualità di presidente pro-tempore della Società A.S.D. Polisportiva Malaspina, un accordo economico con l’allenatore Alessandro Sanna che prevedeva la corresponsione in favore di quest’ultimo della complessiva somma di Euro 6.300,00 per la stagione sportiva 2014/2015, superiore al tetto massimo dei premi di preparazione fissato, per la categoria di appartenenza della Società, in Euro 5.000,00; · la società A.S.D. Polisportiva Malaspina: - b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Salvatore Rizzu e dal proprio allenatore signor Alessandro Sanna. Nei confronti dell’allenatore Alessandro Sanna la Procura Federale ha proceduto separatamente nanti la competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Al giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di dichiarare la loro responsabilità e di infliggere al Rizzu la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società l’ammenda di Euro 600,00. I deferiti hanno trasmesso memoria difensiva con la quale hanno richiesto in via principale il proscioglimento e in subordine l’irrogazione di sanzioni nel minimo edittale; in motivazione affermano la legittimità dell’accordo economico stipulato, in quanto la somma pattuita solo apparentemente avrebbe superato i limiti previsti, essendo la stessa comprensiva di fatto del rimborso spese per l’indennità chilometrica. Il Tribunale concorda con la Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti; la prova dei fatti attribuiti emerge inequivocabilmente dalla documentazione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e dalle ammissioni rese dallo stesso allenatore nel corso delle indagini; nessuna rilevanza hanno poi le argomentazioni difensive. Quanto alle sanzioni, il Tribunale, tenuto conto della circostanza che il fatto è stato commesso nell’ambito di un Campionato dilettantistico di prima categoria, valuta equo infliggere al Rizzu l’inibizione temporanea per mesi uno e giorni quindici e alla Società l’ammenda di Euro 200,00. Il Tribunale, per questi motivi, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA: - di dichiarare il signor Rizzu Salvatore e la Società ASD Polisportiva Malaspina responsabile di quanto loro ascritto; - di infliggere al Rizzu la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno e giorni quindici; - di infliggere alla Società Polisportiva Malaspina la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00.

 

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