C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL SIGNOR FERNANDEZ RAPHEL FRANCK E DELLA SOCIETA’ A.S.D. 1945 ALGHERO.
DEFERIMENTO DEL SIGNOR FERNANDEZ RAPHEL FRANCK E DELLA SOCIETA’ A.S.D. 1945 ALGHERO.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: - 1) il signor Fernandez Raphael Franck per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; nonche dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’articolo 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società 1945 Alghero dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera; - 2) la Società ASD 1945 Alghero a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della quale il calciatore Fernandez Raphael Franck ha svolto attività al momento della commissione dei fatti. Al giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di dichiarare la loro responsabilità e di infliggere al Fernandez la sanzione della squalifica per mesi sei e alla Società l’ammenda di Euro 500,00. I deferiti hanno trasmesso memoria difensiva con la quale hanno richiesto il proscioglimento in motivazione affermano che: - il signor Fernandez non ha mentito in ordine al suo tesseramento per la società estera, ma ha plausibilmente risposto, senza aver capito, alla domanda posta in lingua italiana essendo francese; - la società 1945 Alghero non aveva alcun interesse per procedere al tesseramento di nuovo straniero maggiorenne, eccettuato il caso in cui si è ritenuto che lo fosse realmente, perché avrebbe potuto benissimo effettuare il tesseramento di straniero maggiorenne comunitario già tesserato all’estero, in quanto vi era ancora una quota disponibile; - che la società non aveva strumenti per verificare la correttezza della dichiarazione fornita dal Fernandez. Il Tribunale concorda con la Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti; la prova dei fatti emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti; nessuna rilevanza hanno poi le argomentazioni difensive in quanto il Fernandez ha volontariamente omesso di dichiarare la sua condizione di tesseramento all’estero e la società 1945 Alghero ben poteva, con una semplice consultazione, conoscere la situazione del tesseramento del Fernandez. Quanto alle sanzioni, il Tribunale, valuta equo infliggere al Fernandez la squalifica a mesi quattro ed alla Società l’ammenda di Euro 300,00. Il Tribunale Federale, per questi motivi, DELIBERA di dichiarare il signor Fernandez Raphael Franck e la società ASD 1945 Alghero responsabili di quanto ascritto; e di infliggere al Fernandez la squalifica di mesi quattro e alla Società ASD 1945 Alghero l’ammenda di Euro 300,00.