F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 122/TFN – SD del 13 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4858/360 pf21-22/GC/gb del 10 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Citarella Domenico, Galloro Roberto e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl – Reg. Prot. 91/TFN-SD

Decisione/0122/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentina Ramella – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4858/360 pf21-22/GC/gb del 10 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri Citarella Domenico, Galloro Roberto e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 10 gennaio 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Citarella Domenico, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aurora Pro Patria 1919 Srl dal 18/11/2021:

a)  per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. Galloro Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio SGAI, acquirente, con atto del 5 novembre 2021, del 90% delle quote sociali della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20-bis, comma 3), lett. A) delle NOIF e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché il sig. Galloro Roberto, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente delle quote sociali della Aurora Pro Patria 1919 Srl;

- il sig. Galloro Roberto, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio SGAI, acquirente, con atto del 5 novembre 2021, del 90% delle quote sociali della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Aurora Pro Patria 1919 Srl:

a) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 20 bis delle NOIF per non aver depositato, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20-bis, comma 3, lett. A) delle NOIF;

- la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento del legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32 comma 5 bis del CGS.

La fase istruttoria

In data 15.12.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 360pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente Federale della FIGC in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società Aurora Pro patria 1919 srl” ed acquisiva, oltre alla documentazione allegata alla segnalazione del Presidente Federale, i fogli di censimento e le visure camerali delle società.

All’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 21.12.21, notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale, previa richiesta nei termini di rito, si procedeva all’audizione del sig. Citarella Domenico, nonché dell’avv. Antonio Muro in qualità di Amministratore unico del Consorzio SGAI, nominato in data 21.12.21.

Non ritenendo le giustificazioni addotte in sede di audizione idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva al deferimento nei confronti delle persone fisiche e giuridiche sopra indicate.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 3.2.2022, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive nei termini di rito. In assenza dei deferiti e presente il rappresentante della Procura Federale, il Tribunale, alla luce dell’imminente riforma dell’art. 20 bis comma 3 delle NOIF, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento alla riunione del 3.3.22.

All’udienza del 3.3.22, l’avv. Antonio Muro, presente in rappresentanza del sig. Domenico Citarella, anch’egli presente, e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, in vista della imminente riforma all’art. 20 bis delle NOIF e all’art. 32 del CGS, formulava istanza di rinvio della trattazione del procedimento.

Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza, e nulla osservando la procura federale, previa sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d), CGS-CONI sino al giorno 6 aprile 2022, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 7 aprile 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 7.4.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, l’avv. Antonio Muro per il deferito sig. Citarella, anch’egli presente, e per l’Aurora Pro Patria. Nessuno compariva per il deferito dott. Roberto Galloro. II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, preliminarmente, chiedeva al rappresentante della Procura delucidazioni in merito alle modalità della notifica effettuata nei confronti del sig. Galloro.

Il dott. Scarpa precisava che la notifica dell’avviso di conclusione indagini era stata effettuata al dott. Galloro, rappresentante legale del Consorzio SGAI, controllante dell’Aurora Pro Patria, ai sensi dell’art. 53 CGS, presso la suddetta società sportiva, mentre l’atto di deferimento era stato notificato sia presso l’avv. Muro, in ragione di quanto da quest’ultimo dichiarato nel verbale di audizione, sia presso l’Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Nel merito, il dott. Scarpa, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Domenico Citarella, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per il sig. Roberto Galloro, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Aurora Pro Patria 1919 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Prendeva la parola l’avv. Antonio Muro, il quale, nel riportarsi a quanto già dedotto in sede di audizione, ribadiva l’infondatezza dell’assunto accusatorio, avendo il sig. Citarella svolto tutte le verifiche di cui alla normativa in materia in maniera diligente e non potendo ascriversi ai deferiti la violazione di cui all’atto di deferimento in ragione dell’assenza di qualsivoglia rapporto bancario in capo all’acquirente Consorzio SGAI in data precedente al luglio 2020.

Entrambe le parti replicavano brevemente alle argomentazioni dedotte in udienza.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale deve osservare l’apparente irritualità delle notifiche effettuate nei confronti del dott. Roberto Galloro. Dalla documentazione in atti emerge che, sin dall’instaurazione del procedimento disciplinare, era noto lo status detentivo del predetto, in quanto rilevato dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (vd nota n. 1), nella relazione del 9.12.21 trasmessa al Presidente Federale per quanto di competenza.

Tale circostanza veniva altresì confermata in sede di audizione dell’avv. Muro, il quale, nel precisare di essere stato nominato (come da verbale prodotto) nuovo amministratore del Consorzio SGAI in sostituzione del dott. Galloro, attinto da misura cautelare e detenuto presso la CC di Napoli Poggioreale, dichiarava che la CCI a costui notificata presso la società Aurora Pro Patria era stata consegnata al difensore di fiducia del Galloro, avv. Rosario Marsico.

Successivamente anche l’atto di deferimento veniva notificato al dott. Galloro presso la società sportiva, nonché presso l’indirizzo pec dell’avv. Muro. Come chiarito dal rappresentante della Procura, entrambe le notifiche sono state effettuate ai sensi dell’art. 53 CGS presso la società sportiva controllata dal Consorzio SGAI di cui il dott. Galloro era il LR al momento dell’instaurazione del procedimento.

Alla luce di tali circostanze, non è stata fornita la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non tesserato e ristretto, per quanto è dato sapere, in regime di custodia cautelare.

Nella fattispecie in esame la comunicazione degli atti e ̀ avvenuta ai sensi dell’art. 53 co. 5 n. 2, che si perfeziona con la consegna, a cura della società destinataria, alla persona fisica cui sono destinati e quindi deve concretizzarsi nella loro reale conoscenza da parte di quest’ultima, al fine di garantire il corretto contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, per l’esercizio delle facoltà difensive allo stesso riservate.

Pur non essendo stata raggiunta la prova della conoscenza da parte del dott. Galloro (attinto da misura cautelare, non tesserato e non più in carica a far data dal 21.12.21), degli atti del presente procedimento, ritiene il Tribunale, per economia processuale, di ritenere tale vizio assorbito dal proscioglimento nel merito.

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Nel merito, il Tribunale non ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ascritte per le motivazioni appresso specificate.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata dal Presidente Federale alla Procura Federale, contenente la relazione della Co.A.P.S., avente ad oggetto la cessione, avvenuta in data 5.11.21, del 90% del capitale sociale dell’Aurora Pro Patria 1919 Srl al Consorzio SGAI, rappresentato dall’allora Presidente del CdA dott. Roberto Galloro.

La Commissione, all’esito dell’istruttoria, rilevava la tempestività della trasmissione della documentazione richiesta dall’art. 20 bis co. 2 e 3 NOIF, vigente all’epoca dei fatti, nonché la sua conformità limitatamente ai requisiti di onorabilità di cui all’art. 20 bis comma 2 lett. a), b) e c) delle NOIF; rilevava altresì, per quanto di interesse, solo una parziale conformità della documentazione prodotta relativamente ai requisiti di solidità finanziaria di cui all’art. 20 bis, comma 3 lett. a) delle NOIF.

Nella relazione citata, viene infatti dato atto della trasmissione da parte della società acquirente di due distinte attestazioni bancarie (in data 18 e 19 novembre 2021)

- di cui la prima “correttamente assevera..l’esistenza di rapporti in essere con il Consorzio SGAI e con il suo legale rappresentante, dott. Roberto Galloro, non classificata a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans),nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea.. e che costoro non risultano destinatari, presso l’istituto di azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità media di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti da essa concessi..e che l’acquirente in relazione all’attività professionale o di impresa svolta gode di ottimo merito creditizio”; “difetta invece… “della copertura per il biennio precedente facendo risalire l’inizio del rapporto al 6 aprile 2021”.

- la seconda “correttamente assevera… L’esistenza di rapporti in essere con il consorzio SGAI non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea.. e che il consorzio non ha subito presso l’Istituto azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità media di periodo individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti da essa concessi”, nonché “Il merito creditizio in relazione all’attività di impresa svolta dal consorzio acquirente”; “difetta invece…. Della copertura per il biennio precedente facendo risalire l’inizio del rapporto al 30 luglio 2020”.

All’esito dell’istruttoria, la Commissione rilevava pertanto che la documentazione prodotta fosse “solo in parte conforme” essendo le attestazioni rilasciate dagli Istituti di credito limitate ad un periodo temporale di 16 mesi (dal 30.7.20) e, pertanto “inidonee a coprire a ritroso il biennio precedente la data dell’acquisizione (5 novembre 2021)” come richiesto dall’art. 20 bis co. 3 lett. A1)”. Occorre precisare che, seppur tale requisito non sia più previsto dalla nuova formulazione dell’art. 20 bis CGS, nel caso di specie deve trovare applicazione la normativa antecedente la novella del 17.3.22, non avendo la società provveduto, nei termini previsti, a presentare istanza di riesame alla Coaps, ai sensi e per gli effetti della norma transitoria dell’art. 32 CGS come novellato con CU n. 206/A del 17.3.22.

Come è noto l’art. 20 bis co. 3 lett. A)1, previgente, richiedeva la dichiarazione di intrattenere “ da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile…”; a fronte dell’accertata carenza documentale in ordine al biennio precedente l’avvenuta acquisizione, il nuovo LR del Consorzio, avv. Muro ed il Presidente del CdA della società sportiva, dott. Citarella, in sede di audizione, chiarivano che il Consorzio, seppur nato nel novembre 2019, era rimasto inattivo sino alla pubblicazione del decreto Legge 34/00 (in materia di super bonus), solo successivamente al quale il Consorzio diveniva operativo, con conseguente apertura del conto corrente bancario presso Intesa San Paolo, come da attestazione versata in atti.

Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare tale devoluzione difensiva dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata. È principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22)

Secondo lo standard probatorio sopra richiamato, si deve rilevare che, nel caso di specie, la mancata conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 20 bis sia limitata, come da relazione della COAPS, alla mancata attestazione di rapporti bancari quantomeno biennali; così come formulata la contestazione, deve attribuirsi specifica valenza alle dichiarazioni delle parti, che non trovando smentita in atti, rendono inesigibile l’attestazione richiesta, con conseguente esclusione di profili di responsabilità per le violazioni loro ascritte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 13 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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