F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 123/TFN – SD del 13 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7715/1160 pf20-21/GC/blp del 7 gennaio 2021 nei confronti del sig. Claudio Caliumi – Reg. Prot. 113/TFN-SD
Decisione/0123/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0113/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7715/1160 pf20-21/GC/blp del 7 gennaio 2021 nei confronti del sig. Claudio Caliumi,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 7715/1160pf20-21/GC/blp del 7.1.2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
il sig. Caliumi Claudio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Carpi FC 1909 Srl, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di6 giorni dal precedente del 04/06/2020 relativamente al sottogruppo 1, del test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 05/06/2020 relativamente al sottogruppo 2, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/06/2020 relativamente al sottogruppo 3, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 7-6 giorni dal precedente relativamente ad alcuni soggetti appartenenti al sottogruppo 1 e 2; del test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 10/06/2020, del test eseguito in data 16/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’11/06/2020 nei riguardi di alcuni soggetti appartenenti allo staff tecnico; del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 1 8/06/2020, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/07/2020.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell’art. 4 del CGS e del C.U. 210/A del 08/06/2020 da parte della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. in occasione della visita ispettiva del 31/07/2020”, trae origine dalla segnalazione proveniente dai competenti organi delegati al controllo del rispetto dei Protocolli Sanitari emanati dalla Federazione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel corso delle indagini esperite sono stati acquisiti, tra gli altri, i documenti relativi ai test effettuati ai componenti del Gruppo Squadra nella vigenza del Protocollo emanato dalla FIGC.
Conclusa la fase delle indagini, originariamente anche a carico della Società e di altri soggetti, veniva disposto il deferimento dinanzi al Tribunale del sig. Caliumi per le incolpazioni indicate per l’udienza del 3.2.2021.
Prima dell’apertura del dibattimento il deferito presentava proposta di applicazione della sanzione finale di euro 1.260,00 di ammenda, cui la Procura Federale Prestava il consenso.
Con decisione n. 96 del 3.2.2021 questo Tribunale disponeva, ai sensi dell’art. 127 CGS, l’applicazione della sanzione concordata tra le parti di euro 1.260,00 di ammenda.
Con nota del 28.2.2022, il competente Ufficio federale segnalava che l’accordo ex 127 CGS di cui alla decisione richiamata non era stato adempiuto dal deferito che non aveva proceduto al pagamento della sanzione.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS e notificato il relativo avviso, il deferito non si è costituito.
Il dibattimento
All’udienza del 7.4.2022, tenuta in modalità video conferenza, ha partecipato il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, che ha concluso per l’applicazione della sanzione di euro 1.880,00 di ammenda, prevista quale sanzione base nell’accordo non onorato. Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
Preliminarmente il Tribunale, rilevato che come documentato in atti il deferito non ha eseguito l’accordo a suo tempo perfezionato ai sensi dell’art. 127 CGS, revoca la Decisione n. 96 del 3 febbraio 2021.
Nel merito, ritiene il Collegio provata la responsabilità del deferito in ordine a tutte le violazioni allo stesso ascritte.
Risulta infatti documentalmente che in tutti i casi espressamente indicati nell’incolpazione i test previsti dai Protocolli Sanitari emanati dai competenti organi federali per il contenimento dell’epidemia da Sars Covid 2 e per la ripresa degli allenamenti e delle competizioni in sicurezza siano stati effettuati oltre il termine di 4 giorni previsto da dette disposizioni e conseguentemente in contrasto con esse.
Vale la pena di rilevare come l’omessa esecuzione nei termini dei prescritti accertamenti non trovi giustificazione nelle generiche ragioni esposte dal responsabile medico della Società in sede di verifica, atteso che l’esecuzione di indagini mediche o l’assenza temporanea di alcuni soggetti non costituisce impedimento assoluto per i medesimi a sottoporsi aliunde ai necessari test. Né risulta che l’odierno deferito abbia posto in essere alcuna misura volta all’osservanza della normativa specifica ad opera dei propri tesserati e alle relative verifiche.
La condotta così accertata costituisce violazione del generale obbligo di cui all’art. 44, comma 1, NOIF, che impone alle società di sottoporre i propri calciatori, nonché gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle stesse disposizioni organizzative interne che, in occasione dell’epidemia da Covid-19, sono state ulteriormente specificate mediante l’emanazione di specifici Protocolli volti a tutelare la salute di tutti i soggetti operanti in ambito sportivo.
La stessa condotta rileva altresì ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS atteso che il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità avrebbe imposto, vista la grave situazione epidemiologica che il Paese stava attraversando all’epoca dei fatti, l’assoluta osservanza di tutte le cautele necessarie ad evitare l’esposizione al rischio dei tesserati della Società, in primis del Gruppo Squadra.
Quanto al profilo sanzionatorio, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari a euro 1.880,00 di ammenda, pur se adeguata nell’ambito di un accordo predibattimentale, sia da ritenersi inadeguata nel momento in cui tale accordo, nel caso di specie ratificato da una decisione del TFN, non venga rispettato e debba quindi essere considerato risolto. Come già osservato da questo Tribunale, fra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche la cosiddetta “economia del giudizio”. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’istituto di cui agli artt. 126 e 127 CGS comporta per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva un risparmio di energie e di attività.
Per contro, ove l’accordo - una volta raggiunto e validato a seconda della fase procedimentale - non venga onorato dall’incolpato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica, nel caso di specie comportando l’avvio di quel dibattimento che l’accordo ex art. 127 CGS aveva impedito di celebrare, con tutte le necessarie attività prodromiche, ponendo nel nulla la pregressa attività degli organi della giustizia sportiva.
Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, come peraltro già affermato nel caso di accordo ex art. 126 CGS (cfr. decisione/0025/TFNSD-2021-2022), accertata la responsabilità del deferito, allo stesso non possa essere comminata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto. Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale equa la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in via preliminare, revoca l'accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 96 del 3 febbraio 2021 e, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Claudio Caliumi la sanzione di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 13 aprile 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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