C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 29/11/2018 – Delibera – gara del 25/11/2018 SPORTING SAN FRANCESCO – S.G. FLUMINI QUARTU
gara del 25/11/2018 SPORTING SAN FRANCESCO - S.G. FLUMINI QUARTU
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Mura Nicola, nato il 31.05.1995, prendeva parte alla gara in epigrafe nelle file della società Sporting San Francesco, inserito in distinta con il n. 11 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 21º del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, che il predetto Mura Nicola non risultava regolarmente tesserato alla data disputa della gara in esame (25.11.2018) in favore della società Sporting San Francesco; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Mura Nicola (Sporting San Francesco) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe, terminata col punteggio di 2-1 in favore del Sporting San Francesco, senza averne titolo, poiché in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a) e dall'art. 44 quater, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Sporting San Francesco la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società S.G. Flumini Quartu; -di inibire a tutto il 5.12.2018 il dirigente accompagnatore Porcu Cristian (Sporting San Francesco) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.