C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/12/2018 – Delibera – gara del 15/12/2018 CALANGIANESE – PALAU
gara del 15/12/2018 CALANGIANESE - PALAU
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Luciano Roberto, nato il 02.03.1982, prendeva parte alla gara in epigrafe nelle file della società Calangianese, inserito in distinta con il n. 4 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di espulsione al 27º del primo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, che il predetto Luciano Roberto non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (15.12.2018) per la società Calangianese in qualità di calciatore; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Luciano Roberto (Calangianese) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe, terminata col punteggio di 0-6 in favore del Palau, senza averne titolo, poiché in posizione irregolare; - rilevato che lo stesso Luciano Roberto, tesserato quale dirigente per la Calangianese, firmava l'elenco ufficiale di predetta società in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44 quater, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, -di irrogare a carico della società Calangianese la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio conseguito sul campo di 0-6, poiché più favorevole al Palau; -di inibire a tutto il 09.01.2019 il dirigente accompagnatore Luciano Roberto (Calangianese) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara un calciatore (peraltro sé stesso) non tesserato.