C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/12/2018 – Delibera – gara del 16/12/2018 BURCERESE – PGS CLUB SAN PAOLO
gara del 16/12/2018 BURCERESE - PGS CLUB SAN PAOLO
Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e il relativo supplemento, rileva che: - dopo un'espulsione a carico di Tolu Mattia (n.21 Burcerese), avvenuta al 42' del secondo tempo per proteste, il calciatore Sanna Franco (n.2 della Burcerese) correva incontro all'arbitro spintonandolo con due mani sul petto; quindi il direttore di gara veniva circondato da numerosi calciatori della Burcerese che lo spingevano e strattonavano. In particolare il predetto Sanna Franco lo tratteneva per un braccio e gli agitava il pugno chiuso a pochi centimetri dal volto, in atteggiamento minaccioso, inducendo l'arbitro a girare il capo, pur pressato alle spalle da altri compagni di squadra del Sanna; - il direttore di gara, visto il perdurare dell'accerchiamento e degli atteggiamenti fisicamente minacciosi, si divincolava e, inseguito da diversi calciatori della Burcerese, riusciva a guadagnare gli spogliatoi anche grazie alla collaborazione dell'allenatore della predetta società e di un dirigente della squadra ospite, che allontanavano gli inseguitori; quindi, convocati i capitani delle due squadre, l’arbitro comunicava loro che, in virtù dell'aggressione subita e del suo conseguente stato di prostrazione psicofisica, era costretto a sancire la definitiva sospensione della gara al 48 ' del secondo tempo, sul risultato parziale di 0-3 in favore del PGS Club San Paolo; Osservato che la responsabilità della definitiva sospensione della gara è da ascrivere al comportamento dei calciatori della società Burcerese, la quale deve essere ritenuta oggettivamente responsabile della condotta dei suddetti, P.Q.M., visto l'art. 17 del C.G.S. DELIBERA - di infliggere a carico della società Burcerese la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore del PGS Club San Paolo e l'ammenda di € 150,00 per il comportamento dei propri tesserati; - di squalificare per 7 gare effettive il calciatore Sanna Franco (Burcerese).