C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/01/2019 – Delibera – gara del 23/12/2018 ESCALAPLANO A.S.D. – LOCERI
gara del 23/12/2018 ESCALAPLANO A.S.D. - LOCERI
Il Giudice Sportivo, - riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Melis Diego, nato il 17.12.1989, prendeva parte alla gara in epigrafe nelle file della società Escalaplano, inserito in distinta con il n. 5 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di espulsione al 41º del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, che il predetto Melis Diego non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (23.12.2018) in favore della società Escalaplano; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Melis Diego (Escalaplano) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe, terminata col punteggio di 3-3, senza averne titolo, poiché in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44 quater, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S e valutando la recidiva specifica nel corso nella corrente stagione sportiva, - di irrogare a carico della società Escalaplano la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore del Loceri e l'ammenda di € 50,00; -di inibire a tutto il 10.01.2019 il dirigente accompagnatore Marrocu Salvatore (Escalaplano) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.