C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/01/2019 – Delibera – gara del 23/12/2018 SOS PARIS 2006 – AIDOMAGGIORESE CALCIO
gara del 23/12/2018 SOS PARIS 2006 - AIDOMAGGIORESE CALCIO
Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e rilevato che: - dopo il fischio finale l'arbitro, mentre si trovava ancora all'interno del recinto di gioco, dopo essere stato verbalmente aggredito da due calciatori della soc. Aidomaggiorese, veniva attinto sopra la caviglia da una pedata, senza che l'arbitro potesse vedere da chi provenisse il colpo e quindi identificare l'autore, che però era in grado di annoverare tra i calciatori dell'Aidomaggiorese, avendo notato la presenza solo di alcuni di loro alle sue spalle successivamente al colpo subito; -l'arbitro, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva ingiuriato e colpito da uno sputo al gomito da una persona che vestiva la tuta della soc. Aidomaggiorese non presente in elenco e, dunque, non autorizzata a entrare nel recinto di gioco, non meglio identificata. - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.." (cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere alla società Aidomaggiorese la sanzione di € 300,00 per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dei suoi calciatori e del suo sostenitore.