C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/01/2019 – Delibera – gara del 23/12/2018 THARROS – GERGEI
gara del 23/12/2018 THARROS - GERGEI
Il Giudice Sportivo, -visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; -letto il reclamo presentato dalla Società Gergei, rileva: -che La Società Gergei ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando la partecipazione alla gara, nelle file della Società Tharros, di quattro calciatori che non avevano titolo a partecipare perché in posizione irregolare, e segnatamente: Spanedda Matteo, Zaccheddu Antonio, Costella Alessio e Lai Gianmarco, allegando la distinta giocatori della Tharros e chiedendo l'applicazione, nei confronti della controparte, della sanzione sportiva della perdita della gara disputata il 23 dicembre 2018 (si precisa che uno dei 4 giocatori sopra citati, Lai, si chiama Gianmario e non Gianmarco come riportato dalla Società Gergei in reclamo); -la società Tharros non ha presentato controdeduzioni; -rilevato che, sentito l'Ufficio Tesseramento, risulta che la società Tharros ha regolarmente depositato con firma elettronica la richiesta di tesseramento dei calciatori oggetto del reclamo in data 22.12.2018, precedentemente alla disputa della gara Tharros-Gergei; -che, per questa ragione, il reclamo avanzato dalla Società Gergei risulta infondato,
P.Q.M. DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla soc. Gergei e di omologare la gara Tharros-Gergei del 23.12.2018 col risultato, ottenuto sul campo, di 2-1 in favore della società Tharros. Dispone l'incamero della tassa di reclamo.