C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 04/01/2019 – Delibera – gara del 23/12/2018 TRAMATZA 1972 – ATLETICO BONO

gara del 23/12/2018 TRAMATZA 1972 - ATLETICO BONO

Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Mulas Giuseppe, nato il 15.03.1979, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-2 a favore dell'Atletico Bono) nelle file della società Atletico Bono, inserito in distinta con il nº79, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 16' del primo tempo; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Mulas Giuseppe non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (23.12.2018) in favore dell'Atletico Bono; -acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Mulas Giuseppe ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dell'art. 29, commi 2 e 4 punto e dell'art. 40, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, -di irrogare a carico della società Atletico Bono la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della Società Tramatza 1972; -di ammonire con diffida il Dirigente accompagnatore Ufficiale Culeddu Bruno (Atletico Bono) per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non tesserato.

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