C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/01/2019 – Delibera – gara del 6/ 1/2019 SAMUGHEO – PIZZINNOS
gara del 6/ 1/2019 SAMUGHEO - PIZZINNOS
Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Pizzinnos, rileva che: - la reclamante chiede che, in relazione all'incontro richiamato in intestazione, terminato sul campo con il punteggio di 1-0 per il Samugheo, venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla controparte, per aver la stessa fatto partecipare all'incontro in esame il calciatore Mugheddu Luca, inserito in distinta con il numero 6, nonostante lo stesso fosse squalificato;
-sul C.U. n 28 del 04.01.2019 veniva pubblicata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni a carico di Mugheddu Luca (Samugheo) a seguito dell'ammonizione allo stesso inflitta nel corso della gara del Campionato Regionale Allievi "Simba-Samugheo" del 23.12.2018; Acclarato che il calciatore Mugheddu Luca avrebbe dovuto scontare la predetta giornata di squalifica nella prima gara ufficiale del Campionato Regionale Allievi successiva alla pubblicazione del C.U. nº28 del 04.01.2019, e segnatamente nella gara in esame del 06.01.2019 "Samugheo-Pizzinnos", alla quale, invece, risulta aver preso parte in posizione irregolare; P.Q.M., visti gli artt.29, c.7, 17 c.5 e 46 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA, in accoglimento del reclamo presentato dalla società Pizzinnos, -di infliggere alla Società Samugheo la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata dalla società Pizzinnos.