C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/02/2019 – Delibera – gara del 26/ 1/2019 VILLACIDRESE CALCIO SRL – THARROS

 

gara del 26/ 1/2019 VILLACIDRESE CALCIO SRL - THARROS

Il G.S. -sciogliendo la riserva tenuta nella seduta del 6.2.2019; -letti il reclamo tempestivamente interposto dalla S.P.D. Tharros nonché le controdeduzioni, anch’esse tempestive, della Villacidrese Calcio srl; -letti gli atti ufficiali di gara ivi compresa l’integrazione al rapporto arbitrale sollecitato da questo Giudice in data 11.02.2019; -considerato che la reclamante, forte del contenuto di cui al c.u. n° 60 del 29.6.2018, per cui nel campionato de quo le squadre partecipanti devono far giocare, dall’inizio e per l’intera durata della gara, un giovane fuori quota nato dal 01.01.2000 [salve le ipotesi che il giovane sia stato espulso o si sia infortunato allorché siano già esaurite tutte le sostituzioni a disposizione] e la cui violazione, se formalmente domandata, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, lamenta la “irregolarità” della medesima, perché la Villacidrese avrebbe iniziato il secondo tempo della gara in questione in dieci uomini, senza cioè schierare il detto giovane, nell’ispecie identificato nella persona di Muscas Pietro, che sarebbe rimasto negli spogliatoi dalla fine della prima frazione di gioco in poi, cioè in buona sostanza non sarebbe rientrato in campo all’inizio del secondo tempo, per essere poi sostituito “solo” al secondo minuto del secondo tempo con un altro giovane fuori quota (Caddai Michele). Per vero il reclamo della Tharros non é concluso con una qualche richiesta sanzionatoria a questo Giudice. -considerato che, la reclamata Villacidrese, di contro, deduce, che il giovane calciatore fuori quota Muscas Pietro si sarebbe infortunato all’inizio della seconda frazione di gioco a causa delle condizioni non ottimali del campo e che, dopo il tempo necessario per sincerarsi delle sue condizioni di salute [due minuti], il massaggiatore della squadra indicato in distinta escludeva la possibilità di un suo reimpiego in campo. Spiega ancora la controdeducente, che in detto lasso temporale la squadra aveva giocato in dieci uomini e conferma che il giovane infortunato veniva sostituito al 2° minuto del 2° tempo con un altro giovane fuori quota, il già detto Caddai; -considerato che l’arbitro, anche nel rapporto integrativo sollecitato da questo Giudice Sportivo ad esito della seduta del 6.2.2019, ribadisce che il giovane fuori quota della Villacidrese, Muscas Pietro, non ha fatto rientro in campo all’inizio del secondo tempo, confermando altresì che la Villacidrese ha cominciato tale frazione di gioco in dieci uomini, operando la sostituzione del citato giovane fuori quota con l’altro giovane fuori quota a disposizione, Caddai Michele, al 2° minuto del 2° tempo ; -ritenuto in primis et ante omnia che il reclamo della Tharros è inammissibile, perché non contiene le cd. “conclusioni”, ossia quale sia la domanda di giustizia rivolta a questo Giudice Sportivo con il reclamo. La questione non è di poco conto, perché la materia del contendere è regolata dal cd. principio dispositivo, per cui è necessario che nel reclamo sia espressamente specificato quale provvedimento si intenda ottenere dal Giudice Sportivo. Situazione questa che potrebbe essere “superata” solo se la materia del contendere fosse esaminabile - anche- d’ufficio dal Giudice Sportivo. Si pensi per esempio alla posizione irregolare di un calciatore squalificato, che non è legittimato a partecipare alla gara successiva alla pubblicazione della sua squalifica, la quale, a prescindere da una puntuale domanda contenuta in un reclamo o addirittura in assenza proprio di un reclamo, può e deve essere valutata e decisa dal Giudice Sportivo appunto d’ufficio. Nel caso di specie il limite del reclamo della Tharros [cd. violazione del rapporto fra chiesto e pronunciato di matrice processual/civilistica cui si ispira il CGS applicato dalla FIGC: vd. infra ] è evidente, perché come testé marcato manca del tutto la richiesta a questo Giudice dell’emanazione di un provvedimento disciplinare [vedasi in merito: l’art. 1, commi 1 e 2 del C.G.S. della FIGC che impongono l’osservanza, tra le altre cose, del C.G.S. del CONI; l’art. 2, comma 2 del C.G.S. del CONI che dice che il processo sportivo deve essere ispirato al cosiddetto. “giusto processo” [art. 111 Cost.]; il comma 6 dello stesso art. 2 che dice che gli Organi della giustizia sportiva “conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile”, compatibilmente con l’informalità propria del processo sportivo]; -ritenuto che, in ogni caso, la lealtà e la veridicità di quanto dedotto da parte di chi si rivolga in qualsivoglia modo o maniera al Giudice Sportivo non possano e non debbano mai venire meno, mentre nel caso di specie sembra siano mancate del tutto. Il rapporto arbitrale e la sua integrazione raccontano un fatto di campo in modo diametralmente opposto a quanto dedotto dalla reclamata e segnatamente che il giovane “fuori quota” Muscas Pietro, che secondo la Villacidrese si sarebbe infortunato all’inizio del secondo tempo, quindi mentre “giocava”, in realtà per l’arbitro non sarebbe mai rientrato in campo dagli spogliatoi dalla fine del 1° tempo, a guisa che appare necessario che gli atti siano rimessi alla Procura Federale per accertare la verità di quanto sia accaduto sul campo ed all’esito siano fatte le più opportune valutazioni disciplinari sulle affermazioni contenute nelle controdeduzioni della reclamata, le quali si pongono in insanabile contrasto con gli atti ufficiali di gara; -considerato, infine, che l’occasione appare propizia per spiegare come la regola in discussione, secondo questo Giudice Sportivo, debba essere correttamente interpretata ed applicata. Il Giudice Sportivo ritiene che la partecipazione di un giocatore fuori quota [nell’ispecie un giovane] per tutta la durata della gara, laddove sia prevista come imprescindibile, si deve intendere nel senso letterale delle parole usate e, quindi, che una squadra non possa giocare senza tale giovane, che deve restare sempre in campo per l’intera partita. Salve però le due eccezioni prima indicate, che vieppiù si devono interpretrare cum grano salis, e cioè che quando il giocatore in questione, per infortunio, sia [o sia stato portato] fuori dal terreno di gioco perché sia valutata al meglio clinicamente la portata dell’infortunio subito e/o gli siano prestate le cure del caso, e fino a quando non sia deciso: o che non sia in grado di riprendere a giocare e debba essere sostituito, o che sia in grado di riprendere a giocare nel qual caso farebbe rientro in campo, lo stesso giocatore deve considerarsi a tutti gli effetti ancora in campo, non potendosi punto ritenere applicabile la regola in disamina con le conseguenze sanzionatorie già viste [perdita della gara]. Sennò, si potrebbe arrivare all’assurdo: o di obbligare all’immediata sostituzione del giocatore fuori quota appena appena infortunato, ma in grado di riprendere il gioco dopo i primi soccorsi; o di richiedere all’arbitro, a quel punto legittimamente [visto che si rischierebbe di perdere la partita], la temporanea sospensione della gara in attesa del responso dei sanitari della squadra del giocatore infortunato circa la possibilità che questi possa o non possa riprendere a giocare; o, peggio ancora, di costringere il giocatore infortunato, magari gravemente, a stare in campo pur di osservare la norma de qua per non rischiare una sconfitta “a tavolino”! È di tutta ovvietà che la valutazione delle condizioni di salute del giocatore fuori quota che deve stare in campo per tutta la durata della gara dovrà avvenire entro un ragionevole lasso di tempo, a guisa che, se non dovesse essere in grado di riprendere a giocare, dovrà essere sostituito con un altro giocatore fuori quota, salve sempre le eccezioni più sopra richiamate. Il caso de quo [analizzato come mera ipotesi di scuola da questo Giudice Sportivo e, quindi, a prescindere dall’inammissibilità che ha colpito il reclamo della Tharros], secondo questo Giudice Sportivo, rientrerebbe nella detta ultima casistica, in quanto il giovane fuori quota Muscas Pietro, se anche non avesse fatto rientro in campo dagli spogliatoi all’inizio del secondo tempo, in ipotesi perché dopo l’infortunio subito era ancora sottoposto alle valutazioni mediche dei sanitari circa la possibilità di un suo reimpiego in campo, sarebbe stato sostituito ad appena due minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco da un altro giovane fuori quota e la sua squadra avrebbe giocato quei due minuti in dieci uomini, neppure concretizzandosi con tutta evidenza per la Villacidrese un minimo vantaggio [quale?], che semmai avrebbe avuto la squadra avversaria, che in quel seppur minimo lasso di tempo -due minuti- avrebbe giocato in undici contro dieci. Tutto ciò considerato e integralmente ritenuto DELIBERA -di dichiarare inammissibile il reclamo della Tharros essendo lo stesso sprovvisto delle relative conclusioni; -di rimettere gli atti alla Procura Federale perché si accerti se il giocatore fuori quota [giovane] Muscas Pietro della Villacidrese calcio srl abbia giocato la partita de qua anche all’inizio del secondo tempo, ma si sia subito infortunato, come asserisce la stessa Villacidrese nelle controdeduzioni al reclamo della Tharros, ovvero, come scrive l’arbitro negli atti ufficiali di gara, lo stesso giocatore non abbia MAI fatto rientro in campo dopo l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo e perciò la Villacidrese abbia scritto nelle controdeduzione al reclamo della Tharros fatti non corrispondenti al vero; -di omologare il risultato della gara in epigrafe conseguito in campo di 4 a 0 in favore della Villacidrese; -di addebitare la tassa di reclamo.

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