C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 supplemento quater del 03/04/2019 – Delibera – gara del 30/ 3/2019 ILVAMADDALENA 1903 – TALORO GAVOI
gara del 30/ 3/2019 ILVAMADDALENA 1903 – TALORO GAVOI
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 avverso il risultato dell’incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 0-2 in favore del Taloro Gavoi), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver impiegato nella stessa 4 calciatori cosiddetti “fuoriquota” in violazione della norma relativa all’impiego dei calciatori nella categoria Juniores Regionale – 2^ Fase Regionale; - letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che la società Taloro Gavoi iniziava la gara schierando tre calciatori nati prima del 1° gennaio 2000: Tilocca Mario (n.1, nato il 29.05.1999), Dettori Luca (n.2, nato il nato il 21.04.1999) e Dettori Nicola (n.6, nato il 21.04.1999); - rilevato altresì che al 1’ del secondo tempo la società Taloro Gavoi sostituiva il calciatore n.2 Dettori Nicola con il n.14 Muredda Federico (nato il 17.06.1999) che quindi prendeva attivamente parte alla gara; - osservato, dunque, che la società Taloro Gavoi impiegava, nel corso della gara in esame, quattro calciatori “fuoriquota” nati anteriormente al 1° gennaio 2000 in violazione della norma pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 13 agosto 2018 (e ribadita sul C.U. n° 42 del 26 marzo 2019), secondo la quale in occasione delle gare della Seconda Fase Regionale del Campionato Juniores è consentito l’utilizzo, oltre che dei calciatori “in quota” (nati dal 1° gennaio 2000 in poi), di 3 fuori quota nati dal 1° gennaio 1999 in poi; - considerato che predetta violazione ha pregiudicato la regolarità della gara; PQM, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del C.G.S., DELIBERA -di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. Ilvamaddalena 1903 e di infliggere alla società Taloro Gavoi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della reclamante; Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.