C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 20/04/2019 – Delibera – gara del 31/ 3/2019 TUTTAVISTA GALTELLI – ANELA

gara del 31/ 3/2019 TUTTAVISTA GALTELLI - ANELA

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 44; - preso preliminarmente atto del preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, ritualmente proposto dalla società Anela e rilevato che la reclamante, trascorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 46, comma 1 del C.G.S., non faceva pervenire le motivazioni del ricorso, circostanza che costituisce motivo di inammissibilità; - letto dunque il rapporto arbitrale e il relativo supplemento e preso atto che al 16º del 2º tempo, a seguito della notifica dell'espulsione di un calciatore dell'Anela, il Dirigente Accompagnatore di predetta società faceva ingresso sul terreno di gioco e invitava i propri calciatori ad abbandonare il campo in segno di protesta; - che il direttore di gara, rivoltosi al capitano dell'Anela riceveva conferma verbale dell'intenzione della sua squadra di rinunciare alla prosecuzione dell'incontro ed era pertanto costretto a decretarne la definitiva sospensione; visti l'art. 53, comma 2 della N.O.I.F e l'art.17 del C.G.S., DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Anela, disponendo, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del C.G.S., l'addebito della tassa di reclamo; - di infliggere alla Soc. Anela la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore società Tuttavista Galtellì ed un punto di penalizzazione in classifica.

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