C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 26/04/2019 – Delibera – Gara del 25/ 4/2019 VILLASOR – ANDROMEDA

Gara del 25/ 4/2019 VILLASOR - ANDROMEDA

Il Giudice Sportivo, visto il rapporto e i relativi supplementi dell'arbitro e dell'assistente, rileva: - che a fine gara, mentre le squadre facevano rientro nei rispettivi spogliatoi, l'attenzione dell'arbitro veniva attirata dal fatto che il dirigente della Società Villasor, Piroddi Bruno e l'allenatore della Società Andromeda, Casula Fabio, "si spingevano reciprocamente senza tuttavia scambiarsi pugni e/o manate" tanto da dover essere separati dai giocatori delle rispettive squadre. L'episodio non veniva sanzionato dal direttore di gara. - che "in seguito a questo accadimento una decina di spettatori dagli spalti si avviava verso la recinzione del terreno di gioco insultando e provocando i giocatori della Società Villasor".

Uno spettatore, non identificato, tentava di scavalcare la recinzione ma veniva fermato prima di riuscire nell'intento; - che alcuni calciatori del Villasor, nel tentativo di dialogare e di placare gli animi, si avvicinavano alla recinzione ma, due di loro, venivano attinti da uno sputo e da una manata al capo; - che nei supplementi di rapporto viene evidenziato come tra i sostenitori o tifosi della Società Andromeda che contestavano ed insultavano i giocatori e i dirigenti della Società Villasor, vi fossero anche alcuni tesserati di altra Società sportiva partecipante al medesimo Campionato che venivano riconosciuti dagli ufficiali di gara in quanto questi ultimi avevano diretto, nel mese di ottobre 2018, una gara di campionato cui i medesimi tesserati avevano preso parte. Nei confronti di questi ultimi tesserati non veniva mosso alcun addebito specifico se non quello di far parte, casualmente, del gruppo dei contestatori. Per quanto sopra detto, infligge la sanzione dell'ammonizione nei confronti del dirigente Piroddi Bruno del Villasor e dell'allenatore Casula Fabio dell'Andromeda; infligge altresì l'ammenda di euro 120,00 a carico della Società Andromeda per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso.

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