C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 09/05/2019 – Delibera – gara del 5/ 5/2019 NORBELLO – BOLOTANESE
gara del 5/ 5/2019 NORBELLO - BOLOTANESE
Il Giudice Sportivo, letti il rapporto arbitrale, il supplemento e i relativi allegati e rilevato: -che appena dopo il triplice fischio finale, l'allenatore/calciatore Mario Fadda (Bolotanese), con aria minacciosa insultava pesantemente e ripetutamente il direttore di gara, il quale, nella confusione generale, veniva attinto da un getto d'acqua. In tali frangenti, il calciatore Fadda Enrico (Bolotanese) contestava con frase di scherno il direttore di gara, che successivamente colpiva con una forte spinta al petto, con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di circa un metro; successivamente, mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva colpito dal calciatore Mura Marco (Bolotanese) con un forte calcio che lo attingeva all'interno della coscia sinistra, provocandogli "un lieve edema e arrossamento, dolente e dolorabile della faccia mediale della coscia sinistra", curabile in 2 giorni, così come da referto medico allegato al referto. - che il comportamento ascrivibile al calciatore Mura Marco (n.9 Bolotanese), come sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. DELIBERA - di squalificare, ai sensi del comma 4 dell'art.11 bis del C.G.S., il calciatore Mura Marco (Bolotanese) a tutto il 08.05.2021,con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016); - di squalificare il calciatore Fadda Enrico (Bolotanese) per 7 giornate di gara; - di squalificare il calciatore Fadda Mario (Bolotanese) per 3 giornate di gara; - di sanzionare la società Bolotanese con l’ammenda di € 100,00 per la carente e non fattiva collaborazione dei propri dirigenti in occasione delle contestazioni e dell’aggressione violenta subita dal direttore di gara.