F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 254/CSA pubblicata il 13 Aprile 2022 – U.S. Cremonese S.p.A.

Decisione n. 254/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 239/CSA/2021-2022  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente

Leonardo Salvemini - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 239/CSA/2021-2022, proposto in data 17.03.2022 dalla società U.S. Cremonese S.p.A., in persona del legale rappresentante,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff.  C.U. n. 156 del 17 marzo 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2022, Prof. Leonardo Salvemini e udito l’Avv. Paolo Rodella per la reclamante società U.S. Cremonese Spa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 21.03.2022 la società U.S. Cremonese S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Di Carmine Samuel, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. 156 del 17 Marzo 2022) in relazione alla gara Cremonese/Pordenone del 16.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Di Carmine Samuel per 2 giornate effettive di gara, motivando il provvedimento “per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di Gara un’espressione ingiuriosa”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da due ad una giornata di squalifica e, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta da due ad una giornata di squalifica con ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

Infatti, la società U.S. Cremonese spa ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

In primo luogo la società reclamante afferma come la frase proferita dal giocatore sia diversa, “ma quanto è scarso”, dalla frase riportata nel referto dal Direttore di gara, “ma come sei scarso” e che quindi  la stessa non fosse da considerarsi ingiuriosa bensì inopportuna o irrispettosa in altri termini priva di offensività della persona del Direttore di gara.

Non solo al fine di rafforzare la pretesa della riduzione della sanzione inflitta al calciatore Di Carmine, la società reclamante evidenzia come la frase sia da inserire in quadro di particolare tensione sportiva che ha condotto il calciatore a proferire la frase posta a fondamento della sanzione stessa. Infatti si legge nel reclamo: “Si trattava di una partita (i) particolarmente delicata per motivi di classifica legati alla corsa per la promozione in Serie A, che l'esponente società (ii) giocava in casa contro l'ultima in classifica (e quindi, per evidenti ragioni, era da vincere a tutti i costi), che - come detto - (iii) a mezz'ora dalla fine vedeva il Pordenone in vantaggio per 1-0, che (iiii) era stata ribaltata nel risultato solo pochi minuti prima e che, faticosamente, (iiiii) si cercava di "congelare" per condurre in porto la vittoria”.

Le ragioni in diritto sottoposte alla valutazione di codesta Corte che sostengono le pretese della reclamante sono dirette a dimostrare l’assenza di offensività della frase pronunciata dal Di Carmine, verbalizzata differentemente dal Direttore di Gara e che la stessa debba essere attenuata in ragione delle tensioni di gioco del momento dal combinato disposto degli artt. 36, comma I, CGS ("ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima”) e 13, comma II, CGS ("Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazioni, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 01 Aprile 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Paolo Rodella, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto la refertazione inconfutabile per la fede privilegiata riconosciuta dall’ordinamento. A tal fine interviene la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I – decisione n 23/2021, laddove si legge che “ le attività del giudice di gara – investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara”, contenuta nell’art. 61 CGS, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17).

La richiamata pronuncia precisa che “nella loro funzione giustiziale, agli organi di giustizia sportiva è sì “applicabile” il principio di cui all’art. 116 c.p.c. e quindi del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinnanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie dalla regolamentazione sportiva).

Pertanto, a nulla valgono le invocate richieste di attenuazione, peraltro non riportate nel referto, e che la reclamante intende porre alla base della richiesta di diminuzione della sanzione inflitta e che, comunque, nella specie non sono riscontrabili.

Non solo, anche la giurisprudenza richiamata nel reclamo, a conforto della richiesta riduzione, non appare conferente in quanto non vi è alcun richiamo a fatti che possono essere ricondotti all’art. 13 CGS e che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista dall’art. 36 CGS per la condotta ascritta al giocatore Di Carmine.

Infine anche a voler ritenere, come affermato dalla reclamante, la frase pronunciata dal Di Carmine quale irrispettosa o irriguardosa, la stessa non avrebbe sorte diversa dalla frase ingiuriosa in quanto l’art. 36 del CGS ha chiaramente equiparato le due ipotesi affermando che “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: [ ...] a) per due giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE 

Leonardo Salvemini                                                         Carmine Volpe             

 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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