F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 255/CSA pubblicata il 14 Aprile 2022 – Città di Fasano / Bitonto Calcio
Decisione n. 255/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 237/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Componente
Savio Picone - Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 237/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Bitonto Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67/CS del 16.03.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.03.2022, il Dott. Savio Picone e udito l’Avv. Francesco De Martino per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La U.S. Bitonto Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 67/CS del 16.03.2022), in relazione alla gara Città di Fasano / Bitonto Calcio del 27.02.2022.
La reclamante chiede: 1) di dichiarare l’irregolare svolgimento della gara ed ordinarne la ripetizione, ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S., poiché l’arbitro sarebbe incorso in errore tecnico al minuto 42’ del primo tempo, espellendo il calciatore Lattanzio in luogo del calciatore Petta; 2) di ridurre la squalifica per tre gare effettive inflitta al proprio calciatore Petta, in quanto il suo gesto non avrebbe i connotati della violenza e non avrebbe arrecato alcun danno fisico all’avversario.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha convalidato il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2 e, riconoscendo l’error in persona, ha squalificato il calciatore Andrea Petta per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Secondo la tesi della società reclamante: al minuto 42’ del primo tempo, subito dopo il gol, il Lattanzio avrebbe recuperato il pallone dalla rete correndo verso il centrocampo; in prossimità della mediana del campo, il Lattanzio avrebbe abbracciato due compagni di squadra, il n. 5 Petta e il n. 11 D’Anna; nello stesso momento, ai calciatori del Bitonto si sarebbe avvicinato il Corvino, calciatore del Fasano, per intromettersi nei festeggiamenti, con l’intenzione di limitarne l’esultanza e di prendere il pallone; il Corvino sarebbe stato allontanato dal Petta con due spinte sul petto ed una spinta al volto e, per questo, sarebbe caduto, rivoltandosi più volte per terra; il Corvino si sarebbe rialzato dopo pochi minuti, per riprendere il gioco; non vi sarebbe stata condotta violenta da parte del Petta nei confronti del Corvino, ma al più un’azione scorretta e scomposta, finalizzata non a creare nocumento al calciatore avversario, bensì ad allontanare da sé l’ostacolo fisico rappresentato dal Corvino; la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed ingiusta; sotto altro profilo, a seguito delle spinte del Petta al Corvino, l’arbitro, dopo aver consultato il primo assistente, avrebbe erroneamente espulso il Lattanzio, riportato a referto che “al minuto 42’ del primo tempo venivo richiamato dall’AA1 per espellere il numero 19 Riccardo Lattanzio perché dopo la segnatura di una rete lo stesso esultava facendo il gesto di stare zitti ai tifosi avversari ed una volta arrivato a centrocampo lo stesso colpiva sul volto con una mano un avversario (vedi allegato AA1)”; in contrario, dalle fotografie e dal filmato video prodotti in primo grado dinanzi al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 61, comma 2, C.G.S., il Lattanzio non avrebbe colpito alcun avversario; l’errore tecnico così verificatosi al minuto 42’ del primo tempo avrebbe costretto la reclamante a disputare il resto della gara senza il suo capitano e calciatore più rappresentativo; si sarebbe verificata una conseguenza significativa sul piano agonistico, incidente sul regolare svolgimento della gara.
Il Giudice Sportivo ha dapprima accertato l’errore dell’arbitro e, in parziale accoglimento delle richieste della U.S. Bitonto Calcio, con proprio Com. Uff. n. 59/CS del 3.3.2022, ha sospeso l’irrogazione della squalifica per quattro gare effettive a carico del Lattanzio; in seguito, con la decisione qui impugnata, ha comminato la squalifica per tre gare effettive a carico del Petta “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto” ed ha valutato l’errore tecnico come non influente sul regolare svolgimento della gara, ai fini dell'omologazione del risultato ottenuto sul campo, in quanto “nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non si è riflesso sui provvedimenti sanzionatori irrogati da questo giudice, né ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo”.
A supporto, la U.S. Bitonto Calcio ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede dunque l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e la conseguente non omologazione del risultato della gara, con necessaria ripetizione della stessa; chiede altresì di ridurre la squalifica per tre gare effettive inflitta al proprio calciatore Petta.
Resiste al gravame la U.S.D. Città di Fasano, chiedendone la reiezione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 febbraio 2022, sono stati ascoltati l’avv. Francesco De Martino per la reclamante e l’assistente dell’arbitro.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo – proposto con unico atto con il quale si censura la decisione del Giudice Sportivo sia sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda di ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, C.G.S., per il denunciato errore tecnico che sarebbe stato compiuto dal direttore di gara nell’espellere il calciatore Lattanzio in luogo del Petta, sia con riguardo alla autonoma sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al Petta - debba essere accolto per quanto di ragione, solo in relazione all’entità della sanzione inflitta al calciatore Petta.
Quanto alla domanda avente od oggetto la ripetizione della gara, infatti, innanzi tutto, in rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo in questo grado d’appello più controversa, a seguito della decisione del Giudice Sportivo, l’identità dell’autore dell’infrazione, correttamente individuato nel Petta.
L’art. 61, comma 2, C.G.S. indica in vero con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”.
Nella specie, viene proposto reclamo ed invocato l’utilizzo della prova televisiva dal Bitonto non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, come accaduto in primo grado, bensì per far valere le conseguenze che dall’errore – emendato a seguito della decisione del Giudice Sportivo - nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite, secondo la società reclamante, sul regolare svolgimento della gara.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […] È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (C.S.A., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30).
Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr. C.S.A., Sez. III, 19 ottobre 2021,
n. 31; Id., Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14).
La reclamante U.S. Bitonto, invece, vorrebbe utilizzare la prova televisiva non per consentire agli organi di giustizia sportiva di conoscere della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato, ora come si è detto correttamente individuato, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile.
Nel merito, deve osservarsi che l’art. 10, comma 5, lett. c) e lett. d), C.G.S., prevede il rimedio della ripetizione della gara per ipotesi ben diverse, connotate dal verificarsi di particolari “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”.
Il mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco è emendabile, ai soli fini disciplinari in favore del tesserato ingiustamente sanzionato, per il ripristino del corretto trattamento sanzionatorio. Tale è la ratio dell’art. 61, comma 2, C.G.S. (“al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari”), che perciò, secondo la giurisprudenza, impedisce di incidere sulla regolarità della gara e sulla omologazione del relativo risultato, a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S., in ossequio al principio generale di certezza ed intangibilità del risultato del campo (cfr., in questo senso, C.S.A., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30: “Invero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile”).
In tale prospettiva, la domanda della reclamante di ripetizione della gara non può dunque essere accolta.
E’ viceversa fondato il reclamo, laddove rivolto avverso la autonoma sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Petta dal Giudice Sportivo.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di piena prova attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, il primo assistente dell’arbitro.
Il Sig. Domenico Russo, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato di aver visto “una manata al volto” del Corvino, il quale, tuttavia, non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari, non avendo riportato alcun danno fisico. Sia l’arbitro che l’assistente erano distanti dal centrocampo, ove si sono svolti i fatti controversi, sicché appare verosimile che entrambi non abbiano potuto apprezzare con sufficiente certezza l’intensità del gesto, il suo carattere violento, le conseguenze sul Corvino. L’incerta percezione dei fatti, come si è visto, ha addirittura determinato l’erronea individuazione dell’autore del fatto, alla luce del filmato video prodotto dianzi al Giudice Sportivo.
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.
Nel caso in esame, sulla base dei chiarimenti resi dall’assistente e delle peculiarità dei fatti in contestazione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva.
E’ verosimile infatti, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, che il gesto del calciatore della U.S. Bitonto Calcio non avesse alcun intento lesivo e fosse preordinato, seppure n modo scomposto, ad allontanare da sé il calciatore della U.S. Città di Fasano intenzionato a recuperare il pallone così da far riprendere celermente il gioco.
Per tale motivo, la condotta del calciatore della società reclamante deve essere qualificata gravemente antisportiva e non anche violenta.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla U.S. Bitonto Calcio deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata al Petta ridotta a due giornate effettive di gara.
Il contributo unificato, che in ragione dell’esito del presente giudizio andrebbe restituito alla reclamante, può essere trattenuto in compensazione del mancato pagamento del secondo contributo dovuto trattandosi di reclamo cumulativo, in quanto rivolto avverso due autonomi provvedimenti del Giudice Sportivo racchiusi in un’unica decisione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Petta Andrea a 2 (due) giornate effettive di gara.
Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce