C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 26/09/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. ATLETICO SETTIMO Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 18 del 25/10/2018 Gara: VIRTUS S.SPERATE 2002 – ATLETICO SETTIMO del 21/10/2018 Campionato: Prima Categoria Girone “A”

Reclamo proposto da: A.S.D. ATLETICO SETTIMO Avverso delibera del G.S. Di cui al C.U. n. 18 del 25/10/2018 Gara: VIRTUS S.SPERATE 2002 – ATLETICO SETTIMO del 21/10/2018 Campionato: Prima Categoria Girone “A”

 

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.18 del 25.10.18 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C. disponeva, in relazione a quanto accaduto al termine della gara di cui in epigrafe, di infliggere al signor Perra Manuel, presidente dell’Atletico Settimo, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2022 per avere usato condotta violenta nei confronti dell’arbitro. La decisione veniva assunta sulla base di quanto riportato nel supplemento del rapporto di gara, da cui si evince che, al termine dell’incontro, il Perra si era avvicinato all’arbitro insultandolo e intimandogli con minacce di non riportare nel referto alcuni fatti accaduti in campo e, poco dopo, era entrato nello spogliatoio simulando la volontà di porgergli le scuse mentre invece lo aveva colpito con una violenta testata al volto tra il naso e lo zigomo che lo aveva costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. La Società A.S.D. Atletico Settimo e lo stesso dirigente Perra Manuel proponevano rituale reclamo, tramite il loro comune difensore, avverso la suddetta delibera, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, in via subordinata una squalifica non superiore a quattro giornate e, in via ulteriormente subordinata, una squalifica a tempo determinato in misura proporzionale e congrua a quanto realmente accaduto. Nella motivazione del reclamo si esclude che, nel comportamento del Perra si configuri una condotta violenta, in quanto quest’ultimo si sarebbe limitato, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, a riferire all’arbitro che avrebbe segnalato agli organismi competenti la condotta da lui tenuta durante la partita, nel corso della quale egli più volte aveva proferito frasi volgari e minacciose nei confronti dei giocatori e dei tifosi; e subito dopo, all’interno degli spogliatoi, sarebbe stato il direttore di gara, notevolmente più alto del Perra, ad abbassarsi e mettersi testa contro testa con il medesimo esercitando contro di lui una forte pressione fino a spingerlo fuori degli spogliatoi stessi. La Corte, essendo emersa una macroscopica diversità tra la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e quella descritta dai reclamanti, decideva, in data 5.11.18, di trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché svolgesse i necessari accertamenti. La Procura Federale ha provveduto all’audizione, oltre che del Perra e dell’arbitro, del presidente della Società Virtus San Sperate Deidda Simone. Il direttore di gara e il Perra hanno ribadito quanto già in precedenza dichiarato rispettivamente nel referto arbitrale e nel reclamo. Il Deidda ha dichiarato di avere notato, al termine della partita, che il Perra era molto alterato per alcune decisioni dell’arbitro e che il medesimo entrava negli spogliatoi per avere un confronto con lui; egli lo seguiva ma poi si allontanava dopo che l’arbitro acconsentiva ad un colloquio riservato tra loro due; dopo qualche minuto il Perra usciva velocemente dagli spogliatoi seguito dall’arbitro che riferiva di essere stato colpito da quest’ultimo e lamentava dolore allo zigomo e al setto nasale. La Corte, ricevuti gli atti delle indagini da parte della Procura, si è nuovamente riunita in data 23 settembre 2019, alla presenza del difensore dei reclamanti. Questi ha ribadito le richieste già avanzate nell’atto di reclamo, lamentandosi della presunta lacunosità delle indagini svolte dalla Procura, in particolare per non essere stati sentiti alcuni testimoni che avrebbero potuto meglio chiarire l’esatto svolgimento dei fatti. Tutto ciò premesso, la Corte, rilevato che il procedimento deve svolgersi, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 142 del C.G.S. vigente, in base alla normativa del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti, ritiene che dalla documentazione in atti sia acclarato che vi è stata una condotta violenta da parte del dirigente Perra nei confronti del direttore di gara, costituita da una volontaria testata sul volto; ciò risulta sia dal contenuto del referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, (per di più confermato dalla dichiarazioni rese dall’arbitro stesso nanti la Procura Federale), sia dalla certificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Michele di Cagliari, dal quale si evince che l’arbitro, visitato la sera stessa dell’incontro, veniva riscontrato affetto da “lieve tumefazione regione zigomatica sn e nasale” con gg. 7 di prognosi. La Corte ritiene comunque che la delibera del Giudice Sportivo debba essere riformata in relazione alla sanzione inflitta, che appare senza alcun dubbio sproporzionata rispetto all’evento realizzato. Pur senza volere ridimensionare la gravità dell’accaduto, trattandosi comunque di una condotta violenta ai danni di un ufficiale di gara, si evince dalla documentazione sanitaria prodotta dallo stesso arbitro che non sono state riscontrate lesioni rilevanti; all’esame obiettivo è emersa solo una lieve tumefazione sulla faccia, giudicata guaribile in sette giorni, per la quale non si rendeva necessaria la somministrazione di alcun farmaco; inoltre all’esame anamnestico veniva esclusa perdita di coscienza, nausea o vomito. Orbene, la normativa vigente all’epoca del fatto ( v. testo articolo 19 C.G.S. previgente ed anteriore alla riforma del dicembre 2018) stabiliva per le infrazioni commesse dai dirigenti, in occasione o durante una gara, la sanzione dell’inibizione temporanea per la durata massima di cinque anni. Pertanto, poiché l’organo giudicante, nell’ambito della sua discrezionalità, deve fissare la sanzione tenendo conto tra l’altro della gravità del danno cagionato alla persona offesa, la Corte ritiene che, valutate particolarmente lievi le conseguenze sotto il profilo anatomico e funzionale della violenza operata dal Perra, sanzione equa ed adeguata sia quella di un anno di inibizione. La Corte, pertanto, in riforma della delibera del Giudice Sportivo e in parziale accoglimento dei reclami DELIBERA di ridurre fino al 25 ottobre 2019 la durata dell’inibizione temporanea inflitta al dirigente Perra Manuel CONFERMA le misure amministrative previste dal Comunicato Ufficiale n. 104/A del 16.12.14 della F.I.G.C. DISPONE la restituzione della tassa.

 

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