C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 21/11/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Civitas Tempio A.S.D. (dispositivo di cui al Suppl. Ter C.U. 19) Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 11 della Delegazione di Olbia/Tempio del 07.11.2019 Gara: Civitas Tempio – Academy Porto Rotondo del 07.11.2019 Campionato: Allievi Provinciali Olbia/Tempio

 

Reclamo proposto da: Pol. Civitas Tempio A.S.D. (dispositivo di cui al Suppl. Ter C.U. 19) Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 11 della Delegazione di Olbia/Tempio del 07.11.2019 Gara: Civitas Tempio – Academy Porto Rotondo del 07.11.2019 Campionato: Allievi Provinciali Olbia/Tempio

Con reclamo tempestivamente depositato la Società ASD CIVITAS TEMPIO ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n° 11 come sopra indicato “col quale è stata disposta l’ammenda di euro 100 per la Società, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.11.2019 del Dirigente Auggias Pietro e del Dirigente Scano Salvatore per inadeguate misure d’ordine nonché la squalifica per tre gare del giocatore non espulso dal campo Deiana Francesco perché lanciava una bottiglia piena all’interno dello spogliatoio della squadra ospite e, nel contempo, minacciava alcuni giocatori”. Nei motivi del gravame la Società reclamante contesta il provvedimento assunto dal GS in considerazione del fatto che il referto di gara sia viziato da indeterminatezza nel contenuto e riporti dei fatti mai accaduti quali la mancata custodia del cancello, le aggressioni ai danni del direttore di gara ed il lancio della bottiglia. Per tali ragioni, la società reclamante chiede l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate dal GS e, in subordine, la riduzione delle stesse. All’udienza del 18 novembre 2019 è stata disposta la audizione del Direttore di gara, il quale ha confermato il contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento mentre nessuno è comparso per la Società reclamante. Preliminarmente la Corte rileva, quanto alla impugnazione della inibizione dei Dirigenti fino al 30 novembre 2019, che la sanzione inflitta agli stessi non è soggetta a gravame ai sensi del comma 3 dell’articolo 137 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Sul punto, pertanto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al resto, la Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, ricorda che ai sensi dell’art. 61 comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, costituendo quindi fonte di prova privilegiata. Ciò premesso, si rileva che sebbene l’arbitro abbia confermato il contenuto del proprio referto, quest’ultimo si presenta generico e carente di specifiche circostanze che possano far ritenere verificati episodi di rilevante gravità; appare pertanto congruo, in parziale accoglimento del reclamo, applicare alla società ADS CIVITAS TEMPIO l’ammenda di euro 50 e, quanto al giocatore Deiana Francesco, anche in considerazione della sua giovanissima età, ridurre la sanzione inflitta alla squalifica per due gare. P.Q.M. La Corte D’appello Territoriale: - dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di inibizione dei Dirigenti Augias Pietro e Scano Salvatore Mario; - in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la sanzione dell’ammenda a carico della Società Pol. Civitas Tempio A.S.D. nella misura di € 50,00 e di ridurre la sanzione di squalifica a carico del calciatore Deiana Francesco nella misura di due giornate. - Dispone la restituzione del contributo.

 

 

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