C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 28/11/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: G.S.D. Olmedo Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 19 del 16.11.2019 Gara: Campanedda / Olmedo del 10.11.2019 Campionato di 1^ Categoria

 

Reclamo proposto da: G.S.D. Olmedo Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 19 del 16.11.2019 Gara: Campanedda / Olmedo del 10.11.2019 Campionato di 1^ Categoria

La Società GSD Olmedo ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il calciatore Langella Cristian veniva squalificato per tre gare perché “a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un pugno all’altezza del costato”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica evidenziando che l’azione del Langella sarebbe consistita non in un pugno, bensì in una semplice spinta che non cagionava all’avversario alcun danno che richiedesse un intervento sanitario dalla panchina. La Corte, preso atto che effettivamente non risultano conseguenze di carattere fisico da parte del calciatore colpito, tenuto conto altresì della sostanziale ammissione del fatto della reclamante, ritiene che la fattispecie non debba essere ricompresa nella sanzione di condotta violenta prevista dal Codice della Giustizia Sportiva. Secondo l’articolo 35 del C.G.S. è “condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”; pertanto, poiché, nel caso in esame, non risulta provata l’intenzionalità a cagionare una lesione, il comportamento del Langella deve essere inquadrato nell’ipotesi di cui all’articolo 39 del C.G.S. (condotta gravemente antisportiva). La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Langella Cristian da tre a due gare. Dispone la restituzione del contributo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it