C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2019 – Delibera – Reclamo proposto: POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 21 del 28.11.2019. Gara Taloro Gavoi / Carbonia Calcio del 24.11.2019.

 

Reclamo proposto: POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 21 del 28.11.2019. Gara Taloro Gavoi / Carbonia Calcio del 24.11.2019.

La Società Pol. Taloro Gavoi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per tre giornate il calciatore Littarru Filippo “ per aver colpito intenzionalmente un calciatore al ginocchio con i tacchetti della scarpa, mentre questi si trovava a terra, provocandogli dolore”. La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il contatto fisico in questione sia stato un normale fallo di giuoco, che non ha cagionato al calciatore avversario alcun danno fisico. La Corte rileva che l‟arbitro, nel suo referto, ha precisato che il Littarru ha calpestato volontariamente con una tacchettata il giocatore avversario, che si trovava a terra dopo avere subito un fallo di gioco, tale versione dei fatti è confermata da una dichiarazione, allegata agli atti, sottoscritta dall‟osservatore arbitrale che era presente alla gara in veste ufficiale. La Corte, pertanto, rilevato che nella fattispecie si ravvisa una condotta violenta nei confronti di altro calciatore (ipotesi per la quale l‟articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica), ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo debba essere confermata. La Corte, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’incamero del contributo.

 

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