C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2019 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. CIVITAS TEMPIO Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 20 della Delegazione Calcio a 5 Sardegna del 27.11.2019 Gara: Taloro Gavoi – Carbonia Calcio del 24.11.2019 Campionato: Serie C Femminile Calcio a 5 Dispositivo di cui al Supplemento Ter C.U. 22 del 09.12.2019

Reclamo proposto da: Pol. CIVITAS TEMPIO Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 20 della Delegazione Calcio a 5 Sardegna del 27.11.2019 Gara: Taloro Gavoi – Carbonia Calcio del 24.11.2019 Campionato: Serie C Femminile Calcio a 5 Dispositivo di cui al Supplemento Ter C.U. 22 del 09.12.2019

La Società Civitas Tempio, con tempestivo reclamo, ha impugnato la decisione del GS, pubblicata nel Comunicato Delegazione Regionale Ufficiale n. 20 del 27 novembre 2019, nella parte in cui ha comminato ai propri atleti le seguenti sanzioni: 1) Inibizione a svolgere ogni attività fino al 23 dicembre 2019 del Dirigente Corda Daniele; 2) Squalifica di tre gare effettive alla calciatrice non espulsa Pala Caterina. Il GS ha così provveduto sulla base delle risultanze del referto arbitrale in cui il direttore di gara attesta: in ordine alla calciatrice, che , al 24° del secondo tempo, la Signora Pala Caterina n°5 della Civitas Tempio, veniva espulsa “per essersi allontanata dal terreno di gioco per protesta contro il mio operato non facendovi ritorno, a seguito di un calcio di rigore fischiato contro la calciatrice stessa questa si allontanava protestando e urlando “ma cosa hai fischiato, basta basta io così non gioco più” la espulsione è stata notificata al dirigente accompagnatore. Riguardo alla posizione dell‟allenatore Daniele Corda, il GS ha adottato l‟impugnato provvedimento perché, “al 26° del secondo tempo ho allontanato l‟allenatore del Civitas Tempio in quanto successivamente all‟esecuzione del calcio di rigore fischiato contro la sua squadra mi offendeva dicendo “sei scandalosa”e continuava dopo l‟allontanamento a dire “sei negata per arbitrare”. Il signor Corda Daniele si recava negli spogliatoi e dopo circa un minuto rientrava dalla porta distante pochi metri dalla tribuna sedendosi sulla stessa. Una volta recatosi in tribuna manteneva un comportamento corretto. La Civitas Tempio, nel proprio reclamo contesta la decisione del GS, negando la responsabilità dei destinatari dei provvedimenti sportivi e ulteriormente osserva. La Società Civitas Tempio ritiene che le rimostranze dei propri tesserati non siano mai andate oltre la semplice mancanza di condivisione, per di più manifestata in modo del tutto civile. Riportando la dichiarazione della calciatrice, la difesa della Civitas Tempio ritiene che la predetta, avuto contezza del calcio di rigore fischiato contro, attirava l‟attenzione della panchina e lasciava il campo per essere sostituita, non prima di aver stretto la mano al direttore di gara. In conclusione, la reclamante non ravvisa gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all‟articolo 36 del codice di Giustizia Sportiva oggi vigente, relegando il comportamento della tesserata ad un normale dissenso rispetto alla decisione adottata dall‟arbitro.

La Corte d‟Appello Territoriale sportiva, letti gli atti e istruito il procedimento, preliminarmente osserva che, riguardo alla posizione dell‟allenatore Corda Daniele, la decisione non può essere impugnata in ragione dell‟articolo 137 CGS secondo cui non sé impugnabile l‟inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Nel merito si rileva che, pur nel rispetto del dettato di cui all‟articolo 61 CGS a proposito del privilegio di prova del referto arbitrale, dallo stesso non emergono quegli elementi che caratterizzano le censurabili condotte nei confronti degli ufficiali di gara, secondo la disciplina dell‟articolo 36 CGS. Emerge certamente dalle attestazioni dell‟arbitro che la calciatrice Pala Caterina ha abbandonato il campo di gioco senza motivazione alcuna. Per queste ragioni si ritiene che la sanzione sportiva applicata dal GS sia obiettivamente spropositata e appare più corretto ridurre la squalifica ad una giornata effettiva. PQM La Corte: 1) rileva l’inammissibilità del reclamo proposto per il Signor Daniele Corda, ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b de CGS; 2) accoglie il reclamo per la calciatrice Pala Caterina, riducendo la sanzione a una giornata di squalifica Dispone la restituzione della tassa.

 

 

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