C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2019 – Delibera – A.S.D. POL. BOYL PUTIFIGARI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 05.12.2019. Gara Boyl Putifigari / San Paolo Apostolo del 01.12.2019.

A.S.D. POL. BOYL PUTIFIGARI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 05.12.2019. Gara Boyl Putifigari / San Paolo Apostolo del 01.12.2019.

La Società Boyl Putifigari ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per sette gare effettive, il calciatore Weber Albert, poiche, “a seguito di una decisione tecnica si avventava contro l’arbitro e lo colpiva con il petto facendolo arretrare di qualche metro. Alla notifica del provvedimento, insultava l’arbitro e cercava di colpirlo non riuscendovi per l’intervento di tre compagni di squadra. Nei motivi di gravame, la Società reclamante chiede di rideterminare la sanzione, considerata eccessiva in relazione al fatto accaduto in particolare, la Società Boyl Putifigari non nega la responsabilità del proprio tesserato in ordine alla protesta definita “inapropriata”, ma sostiene che in detto atteggiamento non vi era alcuna volontà diretta a colpire l’arbitro e che il contatto fisico è contenuto nel gesto di “farsi incontro” al cospetto del direttore di gara, per “chiedere lumi” riguardo alla decisione tecnica. Il procedimento si è svolto, oltre che sulla base degli atti presenti nel fascicolo, anche con l’audizione del direttore di gara, il quale ha confermato il contenuto del referto ma ha tuttavia precisato che l’azione posta in essere dal calciatore Weber Halbert, era connotata dal carattere di vibrante protesta, priva del crisma di un atto di violenza. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, all’esito dell’istruttoria rileva che il comportamento sicuramente censurabile del calciatore deve essere contestualizzato nell’ambito di una vibrata e scomposta protesta, senza però sfociare in una condotta violenta così come descritta nel C.G.S. e ritiene pertanto eccessiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo che appare equo ridurre a quattro giornate di squalifica. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del reclamo avanzato dalla Società Boyl Putifigari riduce la sanzione sportiva della squalifica di Weber Halbert a quattro giornate effettive di gare e dispone la restituzione della tassa.

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