C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2019 – Delibera – A.S.D. SAN MARCO CABRAS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 05.12.2019. Gara San Marco Cabras / Virtus Villamar del 01.12.2019.
A.S.D. SAN MARCO CABRAS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 05.12.2019. Gara San Marco Cabras / Virtus Villamar del 01.12.2019.
La Società San Marco Cabras ha proposto tempestivo reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la squalifica del calciatore Sanna Marco per cinque gare effettive in quanto “ a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, raggiungeva l’arbitro e lo attingeva con una leggera spallata. Dopo la notifica dell’espulsione rivolgeva espressioni irriguardose e ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara”. A sostegno del reclamo la San Marco Cabras ha ammesso lealmente che il giocatore Sanna Marco abbia avuto un comportamento di protesta eccessivo nei confronti dell’arbitro che aveva appena espulso un suo compagno di squadra, ma ha decisamente negato che il Sanna abbia “volontariamente” avuto un contatto con il direttore di gara e, in ogni caso, ha precisato che nessun intento violento o aggressivo sia stato adottato dallo stesso calciatore. Ciò premesso, analizzato il referto del direttore di gara può pacificamente notarsi che l’arbitro non contesta specifici intenti violenti del calciatore Sanna Marco e precisa di non avere avuto alcuna conseguenza, nemmeno dolore a seguito del contatto il giocatore. Tali elementi uniti alla correttezza della condotta della Società reclamante che non ha negato il comportamento del proprio calciatore che ha esternato scomposte proteste, fanno ritenere eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, pertanto, può essere più equamente contenuta nella squalifica del giocatore per tre giornate. Per questi motivi la Corte Territoriale in accoglimento del reclamo DELIBERA: · di determinate in tre giornate la squalifica del calciatore Sanna Marco; · dispone la restituzione del contributo.
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