C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2019 – Delibera – POL. FORTITUDO e A.S.D. DOMUSNOVAS J.S.E. (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 28.11.2019 Gara Fortitudo Guspini / Domusnovas J.S.E. del 24.11.2019

POL. FORTITUDO e A.S.D. DOMUSNOVAS J.S.E. (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 28.11.2019 Gara Fortitudo Guspini / Domusnovas J.S.E. del 24.11.2019

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°21 del 28.11.2019 del Comitato Regionale Sardegna, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento relativo alla gara di cui in epigrafe, emetteva diversi provvedimenti disciplinari a carico delle due Società nonché di vari tesserati delle Società stesse. Esattamente il G.S. disponeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0- 3 a carico di entrambe le Società, le ammende di € 300,00 e di € 150,00 nei confronti rispettivamente della Società Fortitudo e della Società Domusnovas, nonché le squalifiche dei seguenti calciatori: 1) Polizia Stefano della Fortitudo fino al 30 marzo 2020; 2) Piroi Giuseppe della Domusnovas fino al 31 gennaio 2020; 3) Pinna Stefano della Domusnovas fino al 15 dicembre 2019; e dell’allenatore della Domusnovas Scardanzan Stefano fino al 15 dicembre 2019. Dal referto dell’arbitro si evince che la partita veniva sospesa al 16’ del secondo tempo, a causa di una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le squadre, facendo venire meno le necessarie condizioni di sicurezza per il proseguimento della gara. La zuffa scoppiava a seguito di un fallo di gioco commesso dal giocatore della Domusnovas Scardanzan Cristian ai danni di un avversario, che provocava la reazione dei calciatori avversari. In particolare sei giocatori in panchina della Società Fortitudo rincorrevano lo Scardanzan, che si era dato alla fuga, e si avventavano su di lui, caduto a terra, con calci al torace, alla schiena e alla testa. Subito dopo gli aggressori venivano attaccati da alcuni componenti della panchina della Domusnovas (tra cui l’arbitro riconosceva solo Piroi Giuseppe) e dall’allenatore della suddetta squadra Scardanzan Stefano, che ingaggiava una contesa col calciatore avversario Polizia Stefano, insultandosi questi a vicenda e prendendosi per il colletto. Nel frattempo quattro giocatori non identificati della Fortitudo aggredivano il calciatore avversario Pinna Stefano, che reagiva cercando a sua volta di colpire gli avversari. In un’altra parte del campo il calciatore Piroi Giuseppe della Domusnovas sferrava tre pugni in faccia all’ avversario Peis Nicola, provocandogli un gonfiore intorno all’orbita dell’occhio. La Società A.S.D. Domusnovas J.S.E. ha presentato rituale reclamo chiedendo quanto segue: - l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara ( con conseguente vittoria a tavolino ) e, in subordine, la ripetizione dela partita; - l’annullamento dell’ammenda a suo carico; - l’annullamento della squalifica del calciatore Piroi; - la riduzione della squalifica del calciatore Pinna e dell’allenatore Scardanzan. Nella motivazione del reclamo si attribuisce ai tesserati della squadra avversaria ogni responsabilità circa la mancata conclusione della gara e, quanto al Piroi, si afferma che costui, sebbene aggredito, non abbia risposto alla violenza subita, prodigandosi invece per calmare gli animi. Ha presentato rituale reclamo anche la Società Polisportiva Fortitudo, chiedendo di ridurre l’ammenda irrogata alla stessa, tenuto conto del puntuale e tempestivo intervento dei suoi dirigenti per riportare la calma in campo, e di ridurre la squalifica del calciatore Polizia, che nella vicenda avrebbe avuto un ruolo marginale. La Corte ha deciso innanzitutto di riunire, per evidenti ragioni di connessione probatoria, i due procedimenti riguardanti i reclami proposti rispettivamente dalla Società Domusnovas e dalla Società Fortitudo. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente il suo rapporto, precisando che la rissa ha coinvolto i tesserati di entrambe le Società. I presidenti delle due Società, ascoltati anch’essi dalla Corte, hanno insistito per l’accoglimento dei loro rispettivi reclami. La Corte, letti gli atti dei due procedimenti riuniti, ritiene che non possano esservi dubbi che la responsabilità della sospensione della gara debba essere attribuita sia alla Fortitudo che alla Domusnovas, in quanto il litigio sviluppatosi in campo è stato determinato dalla comune volontà dei tesserati di entrambe le Società di partecipare alla violenta contesa. Per tale motivo non può essere accolto il reclamo della Società A.S.D. Domusnovas nella parte in cui chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara; e il reclamo tendente all’annullamento dell’ammenda a suo carico può essere accolto solo parzialmente, riducendo la stessa da € 150,00 ad € 100,00, tenuto conto della minore intensità della violenza esercitata dai suoi tesserati rispetto a quella posta in essere dai calciatori della squadra avversaria. Deve essere rigettato anche il reclamo inerente la squalifica fino al 15 dicembre 2019 del calciatore Pinna Stefano, in quanto la sanzione a lui inflitta appare equa in relazione ai fatti a lui addebitati. É invece inammissibile il reclamo avverso la squalifica fino al 15 dicembre 2019 dell’allenatore Scardanzan Stefano, essendo di durata inferiore al limite fissato dall’articolo 137 comma 3 lett. b) C.G.S. Quanto al Piroi, non può essere accolta la richiesta di annullamento della sua squalifica per non avere commesso il fatto, in quanto dal referto arbitrale risulta esattamente provata la sua partecipazione alla zuffa, per avere sferrato tre pugni ad un giocatore avversario; il reclamo può comunque essere parzialmente accolto, riducendo ad una misura equa la durata della squalifica, cioè fino al 31 dicembre 2019 e non al 31 gennaio 2020, come stabilito nella delibera impugnata. Quanto al reclamo proposto dalla Società Fortitudo, la Corte decide di accoglierlo, ritenendo che la sanzioni irrogate non siano proporzionate all’effettiva gravità dei fatti; pertanto l’ammenda alla Società viene ridotta da 350,00 ad € 200,00 e la squalifica dal calciatore Polizia Stefano viene ridotta fissando il termine della stessa al 15 gennaio 2020 e non al 30 marzo 2020. La Corte, pertanto, in riforma della delibera del Giudice Sportivo e in parziale accoglimento dei reclami DELIBERA: · di accogliere il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Fortitudo riducendo l’ammenda alla Società da € 350,00 a € 200,00 e fissando al 15 gennaio 2020 il termine della squalifica del calciatore Polizia Stefano: · di accogliere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Domusnovas riducendo l’ammenda alla Società da € 150,00 a € 100,00 e fissando al 31 dicembre 2019 il termine della squalifica del calciatore Piroi Giuseppe; · di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Domusnovas relativamente alla squalifica dell’allenatore Scardanzan Stefano; · di rigettare il reclamo della Società A.S.D. Domusnovas in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara e alla squalifica fino al 15 dicembre 2019 del calciatore Pinna Stefano. Dispone la restituzione del contributo ad entrambe le Società.

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